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Puglia, del. n. 124 – Mutuabilità spese risarcitorie legate all’espropriazione illegittima


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di finanziare mediante l’accensione di un mutuo gli importi liquidati in sentenza a titolo di risarcimento dei danni subiti dal proprietario di un bene per l’appropriazione illegittima del bene da parte dell’ente.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 124/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 giugno, hanno ricordato che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, pena la nullità dei relativi atti e contratti, nonché l’irrogazione agli amministratori che hanno assunto la relativa delibera di una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l’indennità di carica percepita al momento della commissione della violazione.

Come ribadito nella deliberazione n. 87/2013, ai sensi dell’art. 3, comma 18, lett. e) della legge 350/2003, l’acquisizione di aree, espropri e servitù onerose rientra nella nozione di investimento ma tale fattispecie deve ritenersi circoscritta alle fisiologiche attività di acquisizione di aree che non comportino maggiori oneri.

Pertanto, deve ritenersi consentito il ricorso all’indebitamento esclusivamente per le spese riferite alle indennità di esproprio, mentre deve escludersi la possibilità di finanziare mediante indebitamento ulteriori oneri quali eventuali spese legali, spese per consulenze tecniche di ufficio, fattispecie di risarcimento del danno o eventuali interessi maturati.

Leggi la deliberazione
CC Puglia del. n. 124-15


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