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Marche, del. n. 136 – Prelievo forzoso sull’alienazione del patrimonio immobiliare


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 56 bis del d.l. 69/2013 (c.d. decreto del Fare) che obbliga gli enti a devolvere il 10% delle risorse nette derivanti dalle dismissioni del proprio patrimonio originario immobiliare al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.

In particolare, l’ente ha chiesto se rientrino nell’ambito di applicazione della disposizione anche le entrate derivanti dall’alienazione di un bene immobile, pervenuto all’ente in forza di un atto di donazione modale, finalizzata alla ristrutturazione di una casa di riposo gestita dal comune.

I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione 136/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 giugno, hanno evidenziato che tale disposizione, riferendosi tout court alle risorse derivanti dall’alienazione dell’originario patrimoniale immobiliare, pare non ammettere eccezioni.

Pertanto, non è possibile ritagliare un regime derogatorio per i beni immobili pervenuti all’ente in forza di un contratto di donazione modale.

Tali beni, ancorché gravati da peculiari oneri, concorrono a comporre il patrimonio immobiliare originario dell’Ente.

 


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