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Servizi Allegato II B: verifica tramite AVCPass solo per i requisiti di ordine generale


Nelle procedure per l’affidamento dei servizi di cui all’Allegato II B la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 38 del Codice deve essere effettuata tramite AVCPass.

Va invece espletata secondo le modalità ordinarie la verifica del possesso degli eventuali requisiti speciali.

Questo quanto chiarito dall’Anac, nel parere sulla normativa n. 37/2015, con il quale ha risposto ad un quesito riguardante l’ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 6-bis del Codice dei contratti che impone l’utilizzo della BDNCP istituita presso l’Autorità per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale (tecnico-organizzativi ed economico-finanziari).

Nello specifico, la stazione appaltante ha paventato l’impossibilità, per gli operatori economici non rientranti nelle categorie individuate nell’articolo 34 del Codice (ad esempio associazioni, fondazioni, aziende speciali), abituali affidatari dei servizi elencati nell’Allegato II B del Codice, di ottenere l’iscrizione al sistema AVCPass in quanto non identificabili con i soggetti giuridici contemplati dalla procedura di iscrizione al sistema.

I servizi rientranti nell’allegato IIB del codice dei contratti sono aggiudicati conformemente all’articolo 20 del d.lgs. 163/06, il quale stabilisce espressamente che si applicano soltanto gli articoli 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), 68 (specifiche tecniche) e 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati) del Codice, salvo l’espresso richiamo, da parte del bando e del capitolato, ad altri articoli dello stesso decreto.

Nonostante la disposizione non menzioni l’art. 38 del Codice dei contratti, costituisce ormai ius receptum il principio secondo cui tutti i soggetti che a qualunque titolo concorrono all’esecuzione di appalti pubblici devono essere in possesso dei requisiti di moralità.

Se dunque, nei contratti c.d. esclusi, la stazione appaltante può non esigere il medesimo rigore formale di cui all’articolo 38 e gli stessi vincoli procedurali, essa ha comunque l’obbligo di verificare in concreto il possesso di tali requisiti da parte dei concorrenti.

Tale verifica, come chiarito dall’Anac, non può che essere effettuata tramite il sistema AVCPass.

Al contrario, non trovando applicazione l’articolo 48 del d.lgs. 163/2006, la verifica sul possesso degli eventuali requisiti speciali richiesti (tecnico-organizzativi ed economico-finanziari), deve essere effettuata, con i criteri e le modalità dei controlli a campione di cui all’articolo 71 del d.p.r. 445/2000, consultando direttamente l’amministrazione che può certificare il possesso dei requisiti dichiarati.

Infine, per ciò che concerne la possibilità di soggetti diversi da quelli indicati nell’articolo 34 del Codice di registrarsi nel sistema AVCPass, l’Anac ha evidenziato che l’unica condizione per la registrazione è il possesso di un codice fiscale (o equivalente, nel caso di operatori esteri) e che la successiva selezione di una delle classificazioni proposte dal sistema – effettivamente individuate sulla base dell’art. 34 – è funzionale al sistema unicamente per determinare se il concorrente è singolo o plurimo e non comporta conseguenze sullo svolgimento della gara.

 


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