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Giur. Veneto, sent. n. 13 – Rup responsabile per la compensazione dei prezzi


Risponde per danno all’ente il responsabile del procedimento che omette la definizione del procedimento di compensazione dei prezzi avanzata dall’appaltatore.

Tale condotta omissiva è in contrasto con la disciplina relativa alla compensazione dei prezzi e, prima ancora, con la normativa generale sui doveri del pubblico dipendente e sul procedimento amministrativo, con particolare riguardo alla disciplina dei termini del procedimento, dell’obbligo di concludere l’iter con un provvedimento espresso e sul rispetto del principio di buona fede nei rapporti tra cittadino e p.a.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Veneto, nella sentenza 13/2015, con la quale ha condannato il Rup, dirigente del servizio, a risarcire il danno finanziario subito dall’ente per non aver dato corso al procedimento di compensazione prezzi previsto dalla normativa, disciplinato dall’articolo 171 del d.p.r. 207/2010, in particolare per non aver verificato, tramite il direttore dei lavori, l’effettiva maggiore onerosità subita dall’appaltatore e, di conseguenza, reperito le risorse necessarie mediante le quali assicurare la necessaria copertura finanziaria.

Nel caso di specie, l’impresa appaltatrice aveva avanzato al Rup istanza per il riconoscimento delle variazioni dei prezzi di alcuni materiali, ai sensi dell’articolo 26, comma 4 bis della legge 109/1994, ora trasfuso nell’art. 133, comma 4, del d.lgs. 163/2006.

Non ricevendo risposta, l’appaltatore aveva inviato un’ulteriore istanza, questa volta indirizzata anche al direttore dei lavori, oltre che al sindaco per conoscenza, con la quale aveva fatto presente che, in mancanza di riscontro, avrebbe ritenuto accettato e quindi fatturato il conteggio proposto.

Il direttore dei lavori, con nota indirizzata al Responsabile del procedimento e all’appaltatore, dopo aver fatto alcune precisazioni, aveva esposto i propri conteggi con riferimento alla richiesta di compensazione dei prezzi, evidenziando una compensazione complessiva di importo inferiore a quella richiesta dall’appaltatore.

Per contro, il Rup non poneva in essere alcuna iniziativa, determinando, senza per giunta addurre alcuna motivazione, un vero e proprio arresto procedimentale contra legem, per oltre quattro anni, fino alla delibera consiliare di riconoscimento del debito.

Per tale condotta omissiva, indubbiamente ascrivibile a colpa grave, i magistrati contabili hanno ritenuto responsabile il dipendente pubblico della causazione del danno erariale.

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Giur. Veneto, sent. n. 13

 


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