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Azienda speciale: le ipotesi di inconferibilità per i componenti del c.d.a.


Colui che è stato vice presidente con deleghe operative di una società in controllo pubblico non può essere nominato, per due anni, componente del c.d.a. di un’azienda speciale, nel caso in cui allo stesso siano delegate funzioni di carattere gestionale e non meramente esecutive.

Questo il chiarimento fornito dall’Anac nel parere n. 40 del 27 maggio 2015.

Nello specifico, era stato chiesto un parere in merito alla possibilità di nominare, quale componente del c.d.a. di un’Azienda speciale, ente strumentale di una Comunità Montana:

  • un soggetto che fino al 2012 aveva svolto l’incarico di vice presidente con deleghe operative in una società soggetta a controllo da parte di un ente locale partecipante alla Comunità Montana;
  • il Direttore di una Fondazione soggetta a controllo pubblico da parte di uno dei comuni della Comunità Montana.

Come ribadito dall’Autorità le aziende speciali, costituite per la gestione dei servizi pubblici locali, sono qualificabili come enti pubblici economici e vanno ricondotte, ai fini dell’applicabilità del d.lgs. 39/2013, nella definizione di ente pubblico ossia tra “gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati” (Anac, parere 30/2015).

A tal riguardo si evidenzia che l’articolo 7 del d.lgs. 39/2013 statuisce, al comma 2, che “a coloro che nei due anni precedenti siano stati (…) presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti: (…) c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale”.

Per “incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico” si intendono “gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell’ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico”.

Come evidenziato dall’Anac nelle Faq pubblicate sul sito istituzionale, la qualifica di componente di organo di indirizzo deve essere estesa anche ai componenti del consiglio di amministrazione a cui siano delegate funzioni gestionali e non meramente esecutive.

Di conseguenza, sussiste l’inconferibilità dell’incarico esclusivamente nel caso in cui al soggetto, precedentemente incaricato, vengano affidate le funzioni di componente del c.d.a. con deleghe di carattere gestionale.

Con riferimento al Direttore della Fondazione, invece, l’Anac ha escluso la sussistenza di un’ipotesi di incompatibilità tra l’incarico di componente del c.d.a. dell’Azienda speciale e l’incarico amministrativo di vertice di un ente privato in controllo pubblico (la Fondazione).

Per un corretto inquadramento delle caratteristiche giuridiche ed economico-contabili che caratterizzano le aziende speciali, si segnala la pubblicazione per EKD Editore, del libro “L’azienda speciale e la gestione dei servizi comunali” in corso di revisione e aggiornamento.


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