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Veneto, del. n. 247 – Servizio distribuzione gas: cessione reti e impianti a società pubblica


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di trasferire, in prossimità della gara d’ambito, la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni destinate al servizio di distribuzione del gas ad una società pubblica, totalmente partecipata da enti, costituita per la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 247/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 giugno, hanno ricordato che le reti del gas sono configurabili quali beni del cd. patrimonio indisponibile ai sensi dell’art 826 cod. civ e, dunque, “non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano”.

Tale previsione non impedisce che questi beni possano essere oggetto di negozi traslativi di diritto privato, vietando solo di sottrarli alla funzione pubblica a cui sono destinati.

La disciplina legislativa “speciale” del settore del gas è contenuta nel d.lgs. 164/2000 che ha imposto la messa a gara del servizio di distribuzione del gas sulla base di Ambiti Territoriali Minimi (c.d. ATEM).

Tale normativa disciplina nel dettaglio il trasferimento dei beni-rete in funzione dell’espletamento delle gare d’ambito (la prima e, poi, le successive), al fine di assicurarne il passaggio in capo al soggetto che si è aggiudicato il servizio.

Disciplina che non trova applicazione nell’ipotesi in cui il trasferimento intervenga “in prossimità della gara d’ambito”, ovvero prima della indizione della gara medesima e, quindi, per finalità diverse da quella di attribuirne al gestore subentrante la disponibilità.

I magistrati contabili hanno quindi richiamato l’attenzione dell’ente sul fatto che i beni, una volta entrati a far parte del patrimonio di una società privata, anche se partecipata in via prevalente da enti locali, in linea generale “integrano la garanzia generica dei creditori (art. 2740 cod.civ.), limitabile solo nei casi stabiliti dalla legge dello Stato nell’esercizio della sua competenza esclusiva in materia di ordinamento civile”.

Con l’alienazione, dunque, le reti e gli impianti potrebbero essere esposti al rischio della responsabilità patrimoniale, al quale la società patrimoniale delle reti, in quanto soggetto privato, è comunque assoggettata.

Con la conseguenza che, in caso di trasferimento, l’ente dovrebbe adottare ogni accorgimento (es. inserimento clausole contrattuali idonee a garantire il mantenimento della destinazione del bene al servizio pubblico, trascrizione tempestiva del titolo di acquisto della proprietà, ecc.) utile ad evitare il rischio suddetto.

Inoltre, nell’ipotesi di trasferimento in prossimità della gara d’ambito, l’eventuale differenza tra prezzo di vendita (ergo valore del conferimento) e prezzo del riscatto, ove determinata dalla maggiore entità di quest’ultimo, potrebbe configurare un “ingiusto vantaggio” per la società acquirente.

Sull’argomento, si veda Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, del. n. 141/2015.

Leggi il testo
Contr. Veneto, det. 247


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