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Giur. Lombardia, sent. 234 – Niente danno erariale se c’è un vantaggio per un’altra amministrazione (30/12/2014)


Il mancato introito di un credito vantato, in base ad una convenzione per il servizio di segreteria comunale, nei confronti di un altro Ente pubblico e prescrittosi, in quanto non tempestivamente reclamato, non configura responsabilità erariale per il Sindaco e i funzionari che non si sono attivati per il recupero.

Questo il principio affermato dalla Corte dei Conti, sez. giur. Lombardia, nella sentenza 234/2014 pubblicata solo in questi giorni, che ha ribadito che, in base alla nozione di “finanza pubblica allargata”, non sussiste danno erariale laddove all’esborso effettuato da un’amministrazione pubblica corrisponda un conseguente introito di un’altra amministrazione pubblica.

In tali casi, a prescindere dalla diversa personalità giuridica soggettiva degli enti, è esclusa la possibilità di configurare un danno finanziario risarcibile, trattandosi di una mera partita di giro nell’ambito di una finanza sostanzialmente unitaria (in quanto ad un mancato introito di una p.a. corrisponde uno speculare mancato versamento di pari importo di altra p.a.).

Tali conclusioni trovano conforto nella formulazione dell’articolo 1, comma 1-bis, della legge 20/1994, nel testo novellato dal d.l. 78/2009, secondo cui “Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità”.

Secondo i giudici lombardi, l’interpretazione testuale e logica della norma (già espressa dalla giurisprudenza ancor prima della novella normativa introdotta nel 2009) non può che condurre alla piena compensabilità tra danni e vantaggi arrecati anche tra soggetti pubblici distinti, purché conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto illecito.

Tuttavia, i magistrati non hanno mancato di evidenziare come la vicenda sia innegabilmente connotata da gravemente colposa condotta dei convenuti (e, soprattutto, del responsabile degli Uffici Tributi e Personale e del Segretario comunale) nel non reclamare tempestivamente il credito e da discutibile scelta etico-gestionale del comune convenzionato nel non onorare un proprio evidente debito, che, ancorchè prescritto, poteva ben essere saldato ad altra pubblica amministrazione per i servigi ottenuti (diverso sarebbe se creditore fosse stato un privato), senza rischi di danni erariali.

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Giur. Lombardia, sent. 234

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