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Concessioni demaniali marittime: non si applica il codice dei contratti


Le concessioni demaniali marittime sono qualificabili come contratti attivi, regolate dal codice della navigazione, quale disciplina speciale, insieme al relativo regolamento, avendo come causa giuridica l’uso particolare di un’area demaniale dietro pagamento di un canone di concessione.

Pertanto, non sono assoggettate alle disposizioni del d.lgs. 163/2006.

Questo il principio espresso dal Tar Toscana, sez. III, con la sentenza n. 822 del 27 maggio 2015.

Nel caso di specie, l’ente aveva negato l’autorizzazione al subingresso nella concessione demaniale marittima rilasciata, a seguito di procedura di evidenza pubblica, per la gestione di una porzione di spiaggia libera attrezzata e nella concessione demaniale marittima rilasciata per l’occupazione di uno specchio d’acqua.

Secondo l’ente, trattandosi di affidamento di un pubblico servizio, trovava applicazione il divieto di cessione delle concessioni stabilito dall’articolo 118 del d.lgs. 163/2006.

Di diverso avviso i giudici amministrativi toscani, secondo cui l’affidamento di porzioni di arenile del demanio marittimo deve seguire le disposizioni del codice della navigazione che prevede espressamente l’istituto del subingresso.

Le concessioni demaniali marittime, infatti, rilasciate a privati per l’installazione di stabilimenti balneari, non si configurano quale gestione di servizi pubblici.

 


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