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Centrali di committenza: devono attenersi alle norme del codice dei contratti pubblici


La disciplina di gara deve esplicitare con chiarezza quali siano i soggetti in favore dei quali la centrale di committenza agisce.

Pertanto, la clausola di estensione che consente ad una pluralità indeterminata di amministrazioni aggiudicatrici di avvalersi, ex post, dell’impresa vincitrice per una serie potenzialmente illimitata di forniture si configura lesiva dei principi di competitività e imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione e pubblicità individuati dal Codice dei contratti.

Questo il principio espresso dal Tar Toscana, sez. I, con la sentenza n. 889 dell’11 giugno 2015.

Nel caso di specie, l’ex ESTAV Centro (ora soppressa) aveva indetto una procedura aperta per l’affidamento della fornitura di gas medicali e servizi annessi occorrenti alle Aziende sanitarie ricomprese nell’ambito della propria circoscrizione.

Successivamente le Aziende sanitarie ricomprese nella Area Vasta Nord-ovest avevano avanzato richiesta di adesione al contratto stipulato con la ditta aggiudicataria, richiamando la disposizione del capitolato secondo cui il fornitore era tenuto a “consentire l’adesione al contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni fissate con la presente gara anche a favore degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, con i quali ESTAV ha stipulato apposita convenzione, che chiederanno l’adesione”.

Come evidenziato dai magistrati toscani tale clausola lede i principi di trasparenza e concorrenzialità che connotano, nei pubblici appalti, lo svolgimento del confronto comparativo tra imprese di un certo settore di mercato.

Ciò in quanto tale “clausola di adesione” permette, attraverso un meccanismo imprevedibile, una serie indefinita di affidamenti diretti senza alcun termine di riferimento sotto il profilo dell’ammontare economico e dei quantitativi di prodotto da distribuire.

Scopo della centrale di committenza è quello di far sì che più soggetti pubblici agiscano per il tramite di un unico soggetto al fine dell’aggiudicazione di contratti di appalto che, altrimenti, dovrebbero essere aggiudicati separatamente.

E’ tuttavia necessario che la disciplina di gara espliciti con chiarezza i soggetti in favore dei quali la centrale di committenza agisce, nonché l’importo complessivo dell’appalto, la sua scadenza e i limiti alla rinegoziazione successiva alla stipulazione del contratto (Tar Toscana, sez. I, sentenza 7 maggio 2015, n. 725).

 

 


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