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Sardegna, del. n. 38 – Enti locali assoggettati al patto


Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’esonero dei comuni della Sardegna dal rispetto del patto e alle disposizioni del Tuel per far ricorso all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione.

I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione 38/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 giugno, hanno evidenziato che l’articolo 42, comma 10, del d.l. 133/2014, stabilisce che a “decorrere dall’anno 2015 la Regione Sardegna consegue il pareggio di bilancio come definito dall’articolo 9 della legge n. 243 del 2012. A decorrere dal 2015 alla regione Sardegna non si applicano il limite di spesa di cui al comma 454 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al primo periodo. Restano ferme le disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni previsti dai commi 460, 461 e 462 dell’articolo 1 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228”.

La norma non contiene alcun riferimento agli enti locali della Sardegna, che sono pertanto tenuti al rispetto del patto di stabilità interno.

Analogamente, l’utilizzo dell’avanzo deve rispettare le regole del Tuel, come modificato dal d.lgs. 118/2011, integrato dal d.lgs. 126/2014, al fine di procedere all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

 


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