Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Rifiuti: c’è danno se si modifica il contratto togliendo servizi senza decurtare il canone


Rispondono per danno erariale all’ente gli amministratori e i dirigenti che modificano in maniera consistente e ingiustificata il contratto di appalto per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani sul territorio, determinando maggiori oneri per il Comune.

Nel caso di specie, tra comune e appaltatore dopo la stipula del contratto era nato un contenzioso in merito alle sopravvenute norme statali e regionali in materia di smaltimento rifiuti.

Al fine di evitare il giudizio arbitrale, l’amministrazione aveva costituito un’apposita Commissione tecnico-amministrativa, con il compito di definire un diverso rapporto reciprocamente corretto.

Con un accordo transattivo, diverso da quello proposto dalla speciale commissione, le parti avevano definito il nuovo rapporto contrattuale sul piano non solo economico (con il riconoscimento di un maggior corrispettivo per il gestore), ma anche normativo, concordando, tra l’altro, l’eliminazione dal contratto di appalto del servizio di smaltimento, senza decurtazione del canone.

La Corte dei Conti, sez. appello nella sentenza n. 297 depositata il 28 aprile 2015, confermando la sentenza di primo grado (sez. giur. Campania, sent. 386/2009) ha condannato Sindaco, assessori e dirigente firmatario dell’accordo per danno erariale, stante l’inesistenza di richieste documentate per giustificare una siffatta revisione del contratto stipulato tra l’ente locale e l’impresa.

I giudici d’appello hanno osservato che la modifica del contratto, con ingiustificati vantaggi per il gestore, si qualifica come “scelta illecita, illegittima e, quindi, produttiva di un accollo del tutto privo di giustificazione” a carico dell’ente.

 


Richiedi informazioni