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Sicilia, del. n. 167 – Contabilità finanziaria e bilancio armonizzato


Un sindaco a posto numerosi quesiti in materia di armonizzazione contabile, al fine di pervenire a una corretta rappresentazione dei fatti gestionali.

In particolare, le questioni poste riguardano:

1. il principio della contabilità finanziaria;

2. l’applicabilità del principio della competenza finanziaria anche durante l’esercizio provvisorio;

3. l’applicazione dell’art. 163 TUEL, come novellato, nel corso dell’esercizio provvisorio dell’anno 2015.

4. Il riaccertamento straordinario dei residui.

I magistrati contabili della Sicilia hanno preliminarmente ricordato che la deliberazione 4/2015 della sez. Autonomie ha fornito dettagliate e univoche indicazioni in merito al riaccertamento straordinario.

L’art. 3, comma 12 del d.lgs. 118/2011, riformulato dall’ art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 126/2014 stabilisce che l’adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento alla contabilità finanziaria possono essere rinviati al 2016, a esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione.

Tali norme, che si applicano alle Regioni a statuto ordinario, possono estendersi anche alle Regioni a Statuto speciale in conformità all’art. 79 del citato decreto 118.

La Regione siciliana, intervenuta in materia con la Legge regionale 3/2015, ha stabilito che “1. Al fine di garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nelle more che siano definite (…) decorrenza e modalità di applicazione delle disposizioni del d.lgs. 118/2011 (…) a decorrere dall’1 gennaio 2015 la Regione e gli enti applicano le disposizioni del medesimo decreto”.

La Regione e gli enti locali siciliani, quindi, affiancheranno dal 2016 la contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, adotteranno il piano dei conti integrato e il bilancio consolidato.

Il legislatore regionale, infatti, dopo aver previsto il rinvio al 2016 delle disposizioni nazionali, ha consentito ai Comuni, già al di fuori della sperimentazione, di optare per un analogo rinvio, tuttavia, secondo i magistrati contabili, “in difetto di tempestiva manifestazione di volontà in tal senso, tali enti sono assoggettati, sin dal 1° gennaio 2015, agli obblighi previsti dal d.lgs. 118/2011, così come quelli ubicati nelle Regioni a statuto ordinario”.

Per quanto riguarda gli altri quesiti, la Corte ha chiarito che nel 2015 gli enti locali devono adottare, con effetti giuridici e autorizzatori, i consueti schemi di bilancio, già vigenti nel 2014 secondo il modello del d.p.r. 194/1996, che sono tuttavia accompagnati dagli schemi di bilancio armonizzato.

Tutte le operazioni devono essere registrate secondo il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, che diviene l’esclusivo criterio di imputazione di crediti e debiti, al fine dell’adozione della nuova contabilità finanziaria.

L’art. 3, comma 1, del d.lgs. 118/2011 individua il principio applicato della contabilità finanziaria dell’allegato 4/2, come parte integrante del decreto e fra quelli ai quali gli enti sono tenuti a conformarsi, senza che, al riguardo, vi sia alcuna eccezione.

Non vi sono indici normativi che inducano a escludere l’applicazione del citato “principio applicato della contabilità finanziaria” sul presupposto della sua mancata menzione nel comma 11 dell’art. 3, che si riferisce solo al principio n. 16.

Sul punto, infatti, bisogna sottolineare che, al di là del dato testuale del comma 1 dell’art. 3, l’osservanza del principio applicato della contabilità finanziaria risulta indispensabile per una corretta attuazione della “competenza finanziaria potenziata”, che è specificamente regolata nel paragrafo n. 2 del citato allegato 4/2.

In tal senso, va richiamato l’art. 80 del decreto 118, che prevede in via generale che le norme del Titolo I si applicano a partire dall’esercizio 2015.

Infine, non c’è alcuna espressa previsione di deroga in relazione a tali principi.

Per quanto attiene alla contabilità finanziaria e alla competenza finanziaria potenziata, peraltro, la Sezione delle autonomie ha evidenziato che “[…] gli impegni devono essere assunti nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità finanziaria con riguardo alla registrazione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata e la sua imputazione all’esercizio in cui tale obbligazione viene a scadenza, ossia diventa esigibile. Allo stesso tempo, le disposizioni del d.lgs. n. 118/2011, riformato con d.lgs. n. 126/2014, impongono che, al momento dell’adozione di un provvedimento di spesa, sia accertata la compatibilità dei conseguenti pagamenti con gli stanziamenti di bilancio, a pena di responsabilità amministrativo-contabile e disciplinare (per il comparto Regioni/Province autonome, cfr. art. 56, co. 6, d.lgs. n. 118/2011; per il settore degli enti locali, v. l’art. 183, co. 8, d.lgs. n. 267/2000, emendato nel 2014)”.

Il nuovo sistema mira ad avvicinare il momento dell’imputazione contabile a quello dell’effettivo svolgimento del fatto gestionale, sicché ciò si correla a un’attenta applicazione della nuova contabilità finanziaria.

La registrazione delle operazioni gestionali, pertanto, deve avvenire sulla base del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata n. 16 e del principio applicato della contabilità finanziaria regolato nell’allegato 4/2 del decreto 118.

In caso di esercizio provvisorio 2015, la Corte ha chiarito che non ci sono dubbi sull’ultrattività della disciplina del 2014.

Conferma deriva anche dal fatto che la gestione provvisoria implica l’inevitabile riferimento agli stanziamenti dell’ultimo bilancio, redatto e approvato secondo la precedente disciplina, pertanto, è logico che quest’ultima continui ad applicarsi per l’esercizio provvisorio del 2015, “un’interpretazione diversa del comma 16 dell’art. 11 del d.lgs. n. 118 del 2011 non sarebbe razionale”.

L’art. 74 del decreto 118 si applica a partire dall’esercizio 2015 con la predisposizione dei bilanci per tale anno. Pertanto, l’esercizio provvisorio, in quanto precede il bilancio del 2015, resta soggetto alla previgente disciplina dell’art. 164 del TUEL (cioè a quella antecedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. 126/2014) e non la nuova disciplina sostanziale dell’art. 163 TUEL.

 


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