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Lombardia, del. n. 217 – Farmacie: razionalizzazione e patto di stabilità


Lombardia del. 217_2015

Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’applicabilità della disciplina di razionalizzazione delle partecipate, prevista dall’art. 1, commi 611 e seguenti, della legge 190/2014, per le società che gestiscono farmacie.

Inoltre, è stato chiesto se l’entrata derivata dalla vendita delle quote della società partecipata che gestisce la farmacia possa essere esclusa dal patto, ai sensi del comma 609 della stessa legge di stabilità 2015.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 217/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 giugno, hanno chiarito che la disciplina di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, imposta dall’art. 1, commi 611 e seguenti, della legge di stabilità 2015 si riferisce a tutte le società detenute dagli enti locali, senza rilievo per la tipologia di servizio gestito.

La Corte ha rilevato che la pretesa specificità del servizio farmaceutico è limitata alla disciplina sulle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali (legge 475/1968 e legge 362/1991).

Diversamente, la gestione del servizio deve osservare le regole di coordinamento della finanza pubblica.

Infine, i magistrati contabili hanno chiarito che l’esclusione dai vincoli del patto delle spese in conto capitale effettuate dagli enti con i proventi della dismissione di società partecipate, prevista dall’art. 1, comma 609, della legge 190/2014, trova applicazione anche con riferimento al servizio farmaceutico, non essendovi alcun riferimento alla tipologia di servizio pubblico gestito dalla società dismessa.

 


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