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Subappalto necessario: soccorso istruttorio o esclusione?


Il Consiglio di Stato, sez. IV, con la sentenza n. 2707 del 3 giugno 2015 ha rimesso all’Adunanza Plenaria la questione relativa all’obbligatorietà, ai sensi dell’art. 118 del d.lgs. 163/2006, dell’indicazione già in sede di presentazione dell’offerta del nominativo del subappaltatore, qualora il concorrente sia privo dei necessari requisiti di qualificazione per talune categorie scorporabili ed abbia espresso l’intento di subappaltare tali prestazioni.

Il Consiglio ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale prevalente e unanime in base al quale la dichiarazione deve contenere anche l’indicazione del subappaltatore, unitamente alla dimostrazione del possesso in capo al medesimo dei requisiti di qualificazione, ogniqualvolta il ricorso al subappalto si renda necessario in conseguenza del mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione (Cons. Stato, sent. 944/2015, 676/2015, 5856/2014, 4405/2014; 4299/2014, 2675/2014, 1224/2014, 5781/2013).

In tempi recenti, tuttavia, è emerso nella giurisprudenza sia di primo grado sia d’appello l’opposto orientamento secondo cui l’obbligo di indicare i nominativi dei subappaltatori in sede di offerta, in quanto non espressamente sancito dall’art. 118 del Codice dei contratti, non può comportare l’esclusione dalla procedura selettiva.

In tal caso è possibile ovviare all’eventuale omissione attraverso il rimedio del c.d. soccorso istruttorio, e quindi invitando il concorrente interessato a integrare la dichiarazione carente.

Il rilevato contrasto di giurisprudenza ha indotto i giudici amministrativi alla rimessione della questione all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.

 


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