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Giur. Liguria, sent. n. 34 – Condannato il Sindaco per non aver vigilato sulla partecipata


Il Sindaco è responsabile per il danno causato dalla società partecipata, per non aver controllato l’operato della stessa.

Una società partecipata, beneficiaria di un contributo regionale, erogato per realizzare un’opera pubblica, ha utilizzato tali risorse per far fronte alla propria situazione debitoria.

Per tale indebito utilizzo sono stati condannati dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Liguria, con la sentenza n. 34, depositata il 25 maggio 2015, gli amministratori dell’organismo partecipato e il sindaco del comune socio, colpevole, secondo i magistrati contabili di non aver adeguatamente controllato l’operato della società.

I magistrati contabili, infatti, oltre a condannare in via solidale il presidente e gli amministratori della società, hanno ritenuto responsabile il Sindaco che avrebbe dovuto vigilare e assicurare l’adempimento degli obblighi assunti dalla società, con specifico riferimento alla corretta gestione del contributo, ai fini della realizzazione dell’opera pubblica, finanziata dalla Regione.

La pronuncia in commento presenta aspetti di interesse in relazione alle seguenti questioni:

  • i beneficiari di contributi pubblici, finalizzati a realizzare un determinato programma, approvato dall’amministrazione, qualora utilizzino tali sommi per finalità differenti, rispondono a titolo di danno erariale, indipendentemente dalla loro qualità di soggetti pubblici o privati (nel caso di specie, infatti, è stata ritenuta responsabile per danno erariale una società, partecipata da un Comune, che aveva ottenuto un contributo per realizzare un’opera pubblica);
  • in questi casi, per il danno rispondono sia la società che gli amministratori poiché “il c.d. “velo” societario, opponibile nelle azioni di recupero proponibili dalla pubblica amministrazione erogatrice, non costituisce un ostacolo giuridico all’esercizio dell’azione di responsabilità contabile anche nei confronti degli amministratori e dei rappresentanti legali delle persone giuridiche destinatarie di contributi pubblici”;
  • a titolo di responsabilità sussidiaria risponde anche il Sindaco del Comune, socio dell’organismo beneficiario del contributo, poiché nella sua qualità di amministratore dell’ente socio non avrebbe in alcun modo vigilato e assicurato l’adempimento degli obblighi assunti dalla società ai fini della realizzazione della opera pubblica oggetto di finanziamento.

Tale pronuncia, che ha accertato la responsabilità in capo al Sindaco, riporta in primo piano le delicate incombenze che gravano sul socio pubblico soprattutto dopo l’entrata in vigore del d.l. 174/2012.

Tale decreto ha disciplinato, introducendo l’articolo 147-quater del Tuel, il sistema di controlli sulle società partecipate, vincolante dal 1° gennaio 2015 anche per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.


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