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Gare: divieto di commistione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione dell’offerta


È illegittima, in quanto integra una violazione del divieto di commistione tra requisiti soggettivi di partecipazione ed elementi oggettivi di valutazione dell’offerta, la clausola del bando di gara che introduce, tra gli elementi di valutazione dell’offerta, il possesso delle certificazioni di qualità.

Questo il principio ribadito dall’Anac nel parere sulla normativa n. 33/2015.

Le stazioni appaltanti sono tenute ad operare un’adeguata separazione tra la fase di selezione dell’offerente, da effettuare tramite criteri di idoneità o requisiti di partecipazione, e la fase di selezione dell’offerta, da operare tramite i criteri di aggiudicazione.

In particolare, i requisiti di natura soggettiva, che attengono a capacità economiche, finanziarie e tecniche dei concorrenti possono essere presi in considerazione per l’ammissione alla gara, ma non possono essere applicati per la selezione delle migliori offerte.

La valutazione dell’offerta tecnica, infatti, deve essere effettuata con criteri che abbiano una diretta connessione con l’oggetto dell’appalto e siano idonei a misurarne il valore qualitativo.

Pertanto, non è possibile attribuire uno specifico punteggio, all’interno del criterio dell’offerta economicamente, alle certificazioni attinenti al sistema di gestione per la sicurezza, alla certificazione di qualità ambientale, nonché ad altre certificazioni, che rilevano invece solo in fase di selezione dei concorrenti.

 


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