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Piemonte, deliberazione n. 76 – Riduzione contratti di locazione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 3, comma 4, del d.l. 95/2012, in particolare se la prevista riduzione del canone in misura pari al 15% si riferisca soltanto ai contratti di locazione stipulati dalle amministrazioni pubbliche nei confronti di soggetti privati.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 76/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 giugno, hanno chiarito che, in assenza di una contraria disposizione di legge, la riduzione dei canoni trova applicazione generalizzata nei confronti di tutti i locatori, quale che sia la natura pubblica o privata di questi e, dunque, anche rispetto a contratti stipulati con enti territoriali proprietari (in tal senso Corte dei conti Lombardia, del. n. 285/2014).

Il locatore pubblico che subisce la riduzione del canone può esercitare il diritto di recesso dal contratto come espressamente consentito dallo stesso articolo 3, comma 4, secondo cui “la riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell’articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore” (si veda anche Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, del. n. 273/2014)

 


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