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Campania, deliberazione n. 166 – Rimborso spese legali amministratori


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere al rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori comunali.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 166/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 giugno, pur dichiarando inammissibile il quesito posto, hanno evidenziato che in merito alla specifica questione della applicabilità agli amministratori degli enti locali dell’articolo 67 del d.p.r. 268/1987 (provvedimento peraltro abrogato) si è di recente espressa la Corte di Cassazione civile, con la sentenza n. 5264 del 17 marzo 2015, sostenendo che il diritto al rimborso delle spese legali relative ai giudizi di responsabilità civile, penale o amministrativa a carico di dipendenti di amministrazioni statali o di enti locali per fatti connessi all’espletamento del servizio o comunque all’assolvimento di obblighi istituzionali, conclusi con l’accertamento dell’esclusione della loro responsabilità, non compete all’assessore comunale, né al consigliere comunale o al sindaco, non essendo configurabile tra costoro (o quali operano nell’amministrazione pubblica ad altro titolo) e l’ente, un rapporto di lavoro dipendente, non potendo estendersi nei loro confronti la tutela prevista per i dipendenti, né trovare applicazione la disciplina privatistica in tema di mandato.

 


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