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Marche, deliberazione n. 126 – Regolamento disciplinante l’utilizzo del mezzo proprio


Una Provincia ha chiesto un parere in merito alla possibilità di rimborsare agli amministratori delegati delle Province (nuovi enti di area vasta) le spese di viaggio, in caso di utilizzo del mezzo proprio, nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro.

I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione 126/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 maggio, hanno evidenziato che la gratuità dell’incarico di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell’assemblea dei sindaci non è di ostacolo ad una previsione in forza della quale si tiene indenne l’interessato da oneri connessi allo svolgimento dello stesso.

Pertanto, alle spese di viaggio degli amministratori che risiedono fuori del capoluogo dell’ente per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi assembleari, sono estensibili le interpretazioni fornite dalla consolidata giurisprudenza magistrale relativamente ai rimborsi degli amministratori e consiglieri degli enti locali.

A tal proposito è necessario che l’ente regolamenti il rimborso, sia in relazione alle spese di missione previste dal comma 1 dell’articolo 84 del Tuel che a quelle di trasferta dalla propria abitazione riconoscibili in base al comma 3 dell’articolo 84.

In particolare, l’ente può prevede forme di ristoro dei costi per i soli casi in cui l’utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l’amministrazione, sulla base degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l’Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto.

Sull’argomento, Corte dei conti, sez. contr. Emilia, deliberazione n. 65/2015 e sez. contr. Abruzzo, deliberazione n. 34/2015.

 


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