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Lombardia, deliberazione n. 192 – Copertura assicurativa volontari


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di stipulare apposite polizze per garantire ai soggetti che prestano servizio volontario a titolo individuale a favore del comune adeguata copertura assicurativa contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell’attività e per la responsabilità civile.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 192/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 maggio, hanno ricordato che ai sensi dell’articolo 7 della legge-quadro sul volontariato “lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all’articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa”.

In tale contesto il comma 3 del medesimo articolo stabilisce espressamente che “La copertura assicurativa di cui all’articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell’ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima”.

 


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