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Lazio, deliberazione n. 48 – Servizio igiene urbana: non si applica la riduzione del 5%


Un sindaco ha chiesto se la facoltà unilaterale di riduzione dell’importo contrattuale di cui al comma 8, lett. a), del d.l. 66/2014, riconosciuta al contraente pubblico in deroga ai principi civilistici in tema di accordo, per finalità di salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica, sia applicabile anche ai contratti concernenti il “settore dell’igiene urbana ed ambientale”.

I magistrati contabili del Lazio, con la deliberazione 48/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 maggio, hanno evidenziato che la possibilità di rideterminare unilateralmente l’importo dei contratti aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, prevista dall’articolo 8, comma 8, del d.l. 66/2014 non è libera nei fini, ma è strumentale al perseguimento della finalità di riduzione dei costi di acquisto fissata dall’articolo 8, comma 4.

A tal proposito, i magistrati contabili hanno ritenuto non sostenibile l’interpretazione che tende a limitare l’ambito di applicazione della riduzione del 5% alle tipologie di spesa contrassegnate dai codici SIOPE contenuti nella tabella A allegata al d.l. 66/2014.

Il perseguimento dell’obiettivo indicato dal legislatore impone all’amministrazione una ricognizione dei contratti relativi alla fornitura di beni e servizi sui quali esercitare eventualmente il potere di riduzione, nonché una valutazione “ex ante” sulla sostenibilità giuridica e sulla praticabilità concreta dell’operazione, onde neutralizzare i rischi di effetti indesiderati e sul piano finanziario contrastanti con gli stessi obiettivi cui la misura è finalizzata (si veda Corte dei conti, sez. contr. Puglia, del n. 147/2014).

In questo accertamento non può prescindersi dal valutare se il singolo contratto consenta, a fronte della diminuzione del corrispettivo da parte dell’ente pubblico, un’analoga possibilità di ridurre la correlativa prestazione da parte dell’altro contraente (in tal senso, corte dei conti Lombardia, del. n. 24/2015).

La norma, infatti, contemplata espressamente, a fronte dell’esercizio della facoltà di riduzione del prezzo originariamente pattuito, anche con riferimento a contratti già in corso di esecuzione e limitatamente alla loro durata residua, una contrazione della controprestazione.

In altre parole, la possibilità di operare la riduzione della spesa dei contratti in essere appare essere legata al diminuire della prestazione negoziale in termini quantitativi/qualitativi: tale potere, dunque, può operare soltanto relativamente a contratti caratterizzati da una sinallagmaticità delle prestazioni e in cui una delle prestazioni, quella a carico dell’amministrazione pubblica, sia qualificabile come “corrispettivo”.

Esula da questo schema il servizio di igiene urbana che, secondo la pertinente normativa di settore, è obbligatoriamente finanziato con apposite entrate tariffarie, strutturalmente determinate sulla base della pianificazione analitica dei costi del servizio dedotta nel contratto di affidamento e di regolazione dei rapporti con il soggetto gerente.

L’abbattimento dell’importo contrattuale in queste fattispecie, pertanto, si rivelerebbe finanziariamente neutro per i conti pubblici in quanto dovrebbe essere compensato da una riduzione di corrispondente valore della tariffa gravante sui cittadini destinatari del servizio.

Esso, poi, non sarebbe non altrimenti conseguibile se non mediante la previa rideterminazione del piano economico finanziario del servizio, alla quale la ridefinizione del regime tariffario, varata dall’ente interessato nell’esercizio di poteri pubblicistici, è strettamente correlata.

E ciò ne evidenzia la difficile compatibilità sul piano giuridico con la salvaguardia dell’originario affidamento, mantenendo l’erogazione di un servizio con caratteristiche corrispondenti a quelle convenute e senza esiti contenziosi.

Come evidenziato dai magistrati contabili, per eventuali altre prestazioni, eventualmente acquistate in concreto con il medesimo contratto e remunerate mediante l’erogazione di un corrispettivo diversamente convenuto fra le parti, l’esercizio di tale facoltà rimane impregiudicato e rimesso a quelle valutazioni discrezionali dell’amministrazione, che ordinariamente devono precedere la scelta di applicare la riduzione unilaterale autorizzata dalla norma esaminata.

 


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