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Incarichi nulli: è necessario individuare l’organo con poteri sostitutivi


Le amministrazioni regionali, provinciali e comunali sono tenute a dare tempestiva attuazione alle disposizioni dell’articolo 18 del d.lgs. 39/2013 e, quindi, ad adeguare il proprio regolamento interno, disciplinando la procedura sostitutiva degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli.

Il nuovo regolamento organizzativo dovrà essere pubblicato, anche ai fini della vigilanza dell’Autorità sugli obblighi di trasparenza, sul sito web istituzionale, nell’apposita sotto sezione “Disposizioni generali” della sezione “Amministrazione Trasparente”.

Questo l’invito espresso dal Presidente dell’Anac nel comunicato del 14 maggio 2015.

A tal riguardo si evidenzia che ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. 39/2013, gli atti di conferimento degli incarichi ed i relativi contratti adottati in violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità, sono nulli.

Inoltre, ai sensi del successivo articolo 18, comma 2, i componenti degli organi che abbiano attribuito incarichi dichiarati nulli, non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza.

Entro il 4 agosto 2013, regioni, province e comuni, avrebbero dovuto adeguare i propri ordinamenti, “individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari”.

Decorso inutilmente tale termine, interviene, con potere sostitutivo, il Governo, secondo la procedura disciplinata dalla legge 131/2003.

L’Autorità ha verificato che, in numerosi casi, le amministrazioni non hanno ancora provveduto a modificare i propri ordinamenti interni e, di conseguenza, invita le stesse a sanare tale omissione.

 


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