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Mancata stipula contratto: niente segnalazione ad Anac


La mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, intendendosi per fatto dell’affidatario qualunque ostacolo alla stipulazione a lui riconducibile, legittima la richiesta di escussione della cauzione provvisoria, ma non la segnalazione del fatto all’autorità nazionale anti corruzione.

Questo il principio espresso dal Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, con la sentenza n. 768 del 29 aprile 2015.

Nel caso di specie, l’aggiudicataria di una gara relativa a lavori di manutenzione stradale, prima della stipula del contratto, aveva comunicato alla stazione appaltante la volontà di rinunciare all’esecuzione dei lavori.

Di conseguenza, la stazione appaltante aveva disposto la revoca dell’aggiudicazione, l’incameramento della cauzione e la segnalazione del fatto all’autorità nazionale anti corruzione.

I giudici amministrativi hanno evidenziato che il rifiuto alla stipula del contratto legittima l’escussione della cauzione, ex articolo 75, sesto comma, del d.lgs. 163/06, in base al quale la garanzia, rappresentata dalla cauzione, copre la mancata sottoscrizione de contratto per fatto dell’affidatario.

Al contrario, nessuna previsione di legge prevede, in tal caso, l’ulteriore sanzione della segnalazione all’autorità vigilanza per l’inserimento nel rispettivo casellario informatico.

 


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