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Riordino Province: aspetti ordinamentali e riflessi finanziari secondo la sezione Autonomie


La Corte dei Conti, sezione Autonomie, con la deliberazione n. 17/2015, ha evidenziato come il progetto di riorganizzazione dell’amministrazione locale, delineato dalla legge n. 56/2014, stia incontrando ritardi e difficoltà nella fase attuativa, in particolare per quanto riguarda il riordino delle funzioni delegate o trasferite alle Province.

Dalle previsioni delle quattro leggi regionali, allo stato, emanate (Toscana, Liguria, Umbria e Marche), e da quelle dei testi approvati nelle Giunte e in discussione nei Consigli regionali, emergono criticità che condizionano l’efficacia della legge, che possono riassumersi nei seguenti punti:

• incertezza nella individuazione della nuova titolarità delle funzioni non fondamentali;

• rinvio a successivi atti per la concreta riallocazione delle funzioni;

• rinvio ad un futuro intervento legislativo per la riallocazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie;

• mancata attuazione del principio di sussidiarietà nel senso indicato dalla legge ed, al contrario, diffusa tendenza ad un accentramento in capo alla Regione delle funzioni amministrative svolte dalle Province;

• assenza di specifiche disposizioni sulla determinazione degli ambiti territoriali ottimali per l’esercizio delle funzioni;

• mancata applicazione del comma 90 dell’articolo unico della legge 56/2014 per la conservazione in capo alle Regioni dei servizi a rilevanza economica;

• mancata considerazione dello stretto legame previsto dalla legge 56/2014 tra funzioni – risorse – patrimonio – personale.

La Corte ha anche richiamato l’attenzione sull’impatto delle misure riduttive sulle risorse delle Province conseguenti alla legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014), che ha mantenuto fermi tagli ed oneri a carico delle Province, pur nella invarianza, almeno temporanea, delle necessità finanziarie per le medesime, conseguente alla parziale attuazione della legge 56/2014.

Ad avviso della Corte appaiono indispensabili, quindi, un riallineamento ed un costante coordinamento tra le fasi procedimentali di trasferimento delle funzioni e delle risorse – come dettagliatamente disciplinate dalla legge 56/2014 – e la produzione degli effetti finanziari che ad esse si correlano, al fine di garantire una corretta attuazione della riforma degli enti di area vasta ed il rispetto dei criteri di sana gestione finanziaria, nonché la regolarità amministrativo-contabile delle gestioni dei medesimi enti.

 


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