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Lombardia, deliberazione n. 175 – Anticipazione di tesoreria in esercizio provvisorio


Una Provincia ha chiesto un parere in merito alla possibilità di far ricorso all’anticipazione di tesoreria in costanza di esercizio provvisorio.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 175/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 maggio, hanno ricordato che il termine di approvazione del bilancio di previsione è stato differito al 31 maggio 2015 (D.M. Ministero dell’Interno 16 marzo 2015) e, dunque, fino a tale data è autorizzato l’esercizio provvisorio.

L’articolo 163 del Tuel prevede al comma 3, ultimo periodo, prevede che “nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito il ricorso all’anticipazione di tesoreria di cui all’art. 222”.

Secondo quest’ultima disposizione “il tesoriere, su richiesta dell’ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio”.

Per il 2015, il limite massimo di ricorso da parte degli Enti locali ad anticipazioni di tesoreria è stato innalzato da tre a cinque dodicesimi, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al d.lgs. 231/2002.

L’ente, dunque, può in costanza di esercizio provvisorio, deliberare il ricorso all’anticipazione di tesoreria, nel limite massimo previsto, per il 2015, dal combinato disposto dell’articolo 222 del Tuel e dell’articolo 1, comma 542, della Legge 190/2014, dovendo evidentemente individuare nell’approvando bilancio di previsione, gli stanziamenti idonei a consentire il rimborso dell’anticipazione concretamente fruita dall’Ente e degli eventuali interessi maturati.

 


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