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Lombardia, deliberazione n. 172 – Personale asilo nido: opera il tetto di spesa del 2009


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere all’assunzione a tempo determinato di un dipendente con mansioni di coordinatrice di asilo nido.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 172/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 maggio, hanno ricordato che i limiti previsti dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 possono essere superati in presenza delle ipotesi derogatorie ivi espressamente specificate, ovvero per le assunzioni strettamente necessarie a garantire funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale.

Il servizio di asilo nido è un servizio pubblico locale a domanda individuale che “non si riduce ad una funzione di sostegno alla famiglia nella cura dei figli o di mero supporto per facilitare l’accesso dei genitori al lavoro, ma comprende anche finalità formative, essendo rivolto a favorire l’espressione delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali del bambino” (Corte Cost. sentenza n. 467/2002, id. n. 370/2003).

Ne consegue che il personale assegnato al servizio di asilo nido pur non essendo riconducibile alle funzioni di “istruzione pubblica”, in ragione delle finalità “di formazione e socializzazione”, è riconducibile all’altra ipotesi di deroga prevista dal sesto periodo del comma 28, ovvero l’ipotesi di personale assunto, in via strettamente necessaria, per garantire l’esercizio delle funzioni del “settore sociale”.

Pertanto, qualora l’ente abbia rispettato l’obbligo di riduzione delle spese di personale (di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 296/2006), il limite della spesa rimane quello del 100% della spesa sostenuta nell’anno 2009 per personale assunto con contratti a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (articolo 11, comma 4-bis, d.l. 90/2014).

Si ricorda, comunque, che quando l’ente locale intende procedere ad una nuova assunzione (anche mediante contratto a tempo determinato) deve sempre essere rispettato il più generale vincolo di spesa per il personale fissato dal comma 557 dell’articolo 1 della legge 296/2006 in quanto, se così non fosse, opererebbe il divieto fissato dal comma 557 ter (“in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all’art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”).

 


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