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Le assenze per visite mediche possono essere imputate a malattia


Il ministero della Salute con la recente direttiva n. 14368 del 24 aprile 2015, da seguito alla pronuncia del Tar Lazio, sentenza 5714/15 di annullamento parziale della circolare 2/14 del Dipartimento della Funzione pubblica.

La circolare aveva ritenuto che, dopo l’entrata in vigore dell’articolo 55 septies, comma 5 ter, del Dlgs 165/01 (introdotto dall’articolo 4, comma 16-bis, lettere a, b e c del d.l. 101/2013), i pubblici dipendenti con necessità di eseguire visite mediche di controllo, in assenza di patologie in atto, dovessero fruire dei tre giorni di permesso per gravi motivi personali ovvero di altre tipologie di permesso variamente denominate dai contratti collettivi nazionali vigenti.

La Direttiva del ministero della salute, riprendendo le ragioni poste a fondamento della sentenza 5714/15, pur premettendo che essa non risulta ancora passata in giudicato e, pertanto, suscettibile di riforma, prende atto dell’attuale stato di immediata esecutiva della decisione.

Pertanto, in attesa delle modifiche contrattuali della disciplina dell’istituto in questione, le assenze dal servizio per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici del personale dipendente del ministero della Salute potranno essere imputate a malattia secondo i criteri e le modalità già applicate in precedenza, secondo la prassi amministrativa e gli orientamenti giurisprudenziali formatisi prima della circolare 2/14.

Ciò, almeno fino a quando non sarà introdotta una nuova regolamentazione, a livello di contrattazione collettiva, alla disciplina dell’assenza per malattia.

 


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