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Puglia, deliberazione n. 109 – Assunzione di garanzia fideiussoria nei confronti di terzi


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità per l’ente di assumere a proprio carico una garanzia fideiussoria a favore del concessionario aggiudicatario di un Project financing per la costruzione e gestione di un centro sportivo.

L’ente, premesso di avere sottoscritto una convenzione con impegno a rilasciare una garanzia fideiussoria nei confronti della società concessionaria, ai sensi dell’articolo 207, comma 3, del Tuel, ha evidenziato di non aver rispettato i vincoli del patto di stabilità per l’anno 2014.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 109/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 maggio, hanno ribadito che la possibilità di un ente locale di rilasciare garanzia fideiussoria è subordinata alla verifica dei presupposti e delle condizioni fissate dal legislatore in relazione alla materia dell’indebitamento (articolo 204 del Tuel) e al rispetto dei principi costituzionali (artt. 97 e 119), tra cui si pone anche il rispetto del Patto di stabilità a norma di quanto dispone l’articolo 1, comma 119, della legge 220/2010 (Legge stabilità 2011) secondo cui “… In caso di mancato rispetto del patto di stabilità’ interno, fermo restando quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, “l’ente inadempiente non può, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza … b) ricorrere all’indebitamento per gli investimenti”.

Di conseguenza, gli enti locali che hanno violato il Patto di stabilità, non possono, nell’esercizio successivo e fino a quando non sia tornati a rispettare i parametri imposti dal Patto, rilasciare fideiussioni.

 


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