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Gare: il criterio del prezzo più basso presuppone l’invariabilità dei contenuti dell’appalto


La scelta della stazione appaltante di procedere all’aggiudicazione della gara con il sistema dell’offerta secondo il prezzo più basso è ammissibile solo nel caso in cui in cui la lex specialis non lasci margini di definizione dei contenuti dell’appalto in capo all’iniziativa dell’impresa, predefinendo e descrivendo puntualmente tutti gli elementi progettuali e svolgendosi mediante operazioni in larga misura standardizzate, con l’unica variabile costituita dal prezzo, rimesso all’offerta di ciascun offerente.

Questo il principio ribadito dal Tar Lazio, Roma, con la sentenza n. 6027 del 27 aprile 2015.

Nel caso di specie una stazione appaltante aveva indetto una procedura di gara per l’affidamento del “Servizio di gestione in overflow di servizi di call center e back office”, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso.

Le modalità tecniche di espletamento del servizio, caratterizzato da un particolare complessità, non erano state predisposte in maniera esaustiva e, anzi, la lex specialis attribuiva all’appaltatore la scelta sulla modalità di svolgimento del servizio, nonché la possibilità di proporre soluzioni tecnologiche idonee a migliorare la qualità del servizio.

Nelle gare pubbliche la scelta del criterio più idoneo per l’aggiudicazione costituisce espressione tipica della discrezionalità della stazione appaltante, non censurabile, in quanto tale, se non per evidente irrazionalità o per travisamento dei presupposti di fatto (tra le altre, Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 3484/2014).

Ferma restando la discrezionalità dell’amministrazione nella scelta del metodo di aggiudicazione, tuttavia, il ricorso al criterio del prezzo più basso presuppone la predeterminazione compiuta ed esauriente delle condizione tecniche dell’appalto.

Ciò in quanto la stazione non può compiere alcuna valutazione discrezionale in ordine alla qualità dell’offerta, ma deve limitarsi a verificare la conformità dei servizi offerti rispetto alle caratteristiche tecniche indicate dal capitolato speciale d’appalto, attività di natura strettamente vincolata.

In altri termini, la scelta del criterio di aggiudicazione sulla base del c.d. prezzo più basso preclude in capo alla stazione appaltante l’esercizio di un potere di valutazione, e, dunque, la possibilità di effettuare valutazioni equitative afferenti profili di differenziazione sulle offerte presentate.

Tanto premesso, i giudici amministrativi, rilevata l’illogicità e l’incongruità del criterio di scelta del contraente prescelto dalla stazione appaltante, identificato nel “prezzo più basso”, hanno annullato l’intera procedura di gara.

 


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