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Adesione alle convenzioni Consip: nessun obbligo di istruttoria né di motivazione


La scelta dell’amministrazione di aderire alla convenzione Consip, proprio perché l’individuazione del miglior contraente avviene a seguito di una procedura di evidenzia pubblica centralizzata diretta a conseguire le migliori condizioni economiche ma, al tempo stesso, anche tecniche, ottenibili sul mercato, non richiede una particolare motivazione sulla sua convenienza economica.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2194 del 30 aprile 2015, con al quale ha respinto il ricorso proposto da una società che aveva contestato la scelta comunale di aderire alla convenzione della Consip senza aver effettuato una specifica analisi istruttoria con riferimento alla convenienza del servizio d’illuminazione pubblica proposto dalla convenzione stessa, rispetto alle altre offerte acquisibili in caso di indizione di una procedura di evidenza pubblica.

La normativa vigente esprime per le convenzioni della Consip, anche quando la relativa adesione non sia obbligatoria, un sicuro favor, desumibile anche dal fatto che queste, in difetto di adesione, rilevano comunque come parametri di prezzo-qualità fungenti da limiti massimi per la stipulazione dei contratti.

Tale adesione, indubbiamente privilegiata dal legislatore, e qualificata anche dal fatto di trovarsi sorretta da una peculiare presunzione di convenienza, corrisponde pertanto, per le amministrazioni, ad una sorta di regola di azione.

Pertanto, una specifica motivazione sulla convenienza è necessaria solo quando l’amministrazione si determini in concreto nel senso di fare ricorso al mercato.

Solo in tal caso l’Ente pubblico è tenuto a evidenziare l’utilità della propria iniziativa rispetto ai parametri della convenzione Consip di settore.

 


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