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Permessi ex lege 104/1992: licenziabile chi ne fruisce per finalità diverse dall’assistenza


E’ legittimo il licenziamento disciplinare del lavoratore che usufruisce dei permessi ex lege 104/1992 per finalità diverse dall’assistenza al familiare disabile.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, sez. lavoro, con la sentenza 30 aprile 2015 n. 8784.

Nella caso di specie, il lavoratore aveva richiesto un giorno di permesso retribuito per soddisfare esigenze puramente personali, che niente avevano a che vedere con l’assistenza.

I giudici di legittimità hanno affermato che, nel caso specifico, non ha alcun rilievo il tipo di assistenza che il lavoratore deve prestare in concreto, quanto piuttosto l’effettiva utilizzazione del permesso.

Secondo la Cassazione la circostanza, sostenuta dal lavoratore a sua discolpa, di aver effettivamente utilizzato alcune ore del permesso retribuito per assistere la madre, non vale a cambiare i termini della questione dato che comunque il permesso è stato utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali era stato riconosciuto.

Ciò che rileva, nella fattispecie, è il particolare disvalore sociale di tale condotta che finisce con il porre a carico della collettività dei costi per soddisfare esigenze personali.

Inoltre, rimarca la Corte, un simile comportamento costringe il datore di lavoro a dover riorganizzare il lavoro costringendo altri dipendenti a un maggiore impegno nella prestazione lavorativa.

Determinante, tuttavia, ai fini del licenziamento è che tale condotta è idonea a compromettere il rapporto di fiducia con il datore di lavoro ponendo in dubbio la futura correttezza dell’adempimento della prestazione lavorativa.

A nulla vale il rilievo della mancata affissione del codice disciplinare, ai fini della correttezza del relativo procedimento.

Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte “in materia di licenziamento disciplinare, il principio di necessaria pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica nei casi in cui il licenziamento sia irrogato per sanzionare condotte del lavoratore che concretizzano violazione di norme penali o che contrastano con il cosiddetto “minimo etico””.


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