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Gare: vietata la partecipazione al dipendente pubblico che svolge anche attività d’impresa


Il dipendente a tempo parziale che ricopre anche la carica di amministratore di una ditta privata non può partecipare alle gare indette dalla stazione appaltante/datore di lavoro.

Questo il principio espresso dal Tar Campania, Salerno, sez. II, con la sentenza n. 914 del 24 aprile 2015.

Nel caso di specie una stazione appaltante aveva indetto una gara ufficiosa per l’affidamento di alcuni lavori di abbattimento delle piante, ai sensi dell’articolo 125, comma 11, del d.lgs. 163/2006, previa consultazione di cinque ditte.

Un partecipante aveva contestato la mancata esclusione della ditta aggiudicataria, il cui amministratore prestava servizio a tempo parziale nel comune appaltante.

Il pubblico dipendente non può esercitare il commercio, l’industria né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro.

Per i dipendenti a tempo parziale è prevista una deroga a tale limitazione in quanto possono essere autorizzati dall’amministrazione o ente di appartenenza all’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio, non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione o ente, non comportino un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione.

La violazione di tale disciplina espone il dipendente pubblico a procedimento disciplinare.

I giudici amministrativi, rilevata la sussistenza di un conflitto di interessi tra amministrazione e aggiudicatario, nonché la violazione dei principi desumibili dal codice dei contratti pubblici di correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, hanno annullato la procedura di gara.

 


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