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Appalti: la natura essenziale del servizio (assistenziale) consente l’esecuzione anticipata


La necessità di garantire la continuità del servizio, soprattutto se avente natura essenzialmente assistenziale, consente all’amministrazione di procedere alla consegna anticipata durante il termine dilatorio (cd. “stand still”).

Questo il principio espresso dal Tar Sardegna, sez. I, con la sentenza n. 693 del 10 aprile 2015.

Il Codice dei contratti preclude all’amministrazione di stipulare il contratto con il soggetto aggiudicatario prima che sia decorso il termine dilatorio (cd. “stand still”).

Nello specifico, per effetto di quanto disposto dall’articolo 11, comma 10, del d.lgs. 163/2006, la stipulazione del contratto non può avvenire prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Lo scopo di tale istituto è quello di consentire ai soggetti interessati di far valere le loro ragioni avverso l’aggiudicazione della gara prima che si producano gli effetti di natura contrattuale.

Un ulteriore effetto sospensivo della stipula del contratto di appalto pubblico si verifica quando la stazione appaltante riceve la notifica del ricorso giurisdizionale avverso l’aggiudicazione definitiva con contestuale domanda di provvedimento cautelare (articolo 11, comma 10-ter del d.lgs. 163/2006).

In tale ultima ipotesi, l’effetto sospensivo si estende per un periodo di venti giorni decorrenti dalla notifica dell’istanza cautelare, sempreché entro tale termine venga pronunciato il provvedimento cautelare di primo grado ovvero venga pubblicato il dispositivo della sentenza di merito, ovvero fino alla pronuncia di tali provvedimenti, se intervenuta successivamente alla scadenza del termine di 20 giorni.

Durante il termine dilatorio, nonché nel corso del periodo di sospensione obbligatoria per la stipula del contratto, determinata dalla presentazione di un ricorso con domanda cautelare contro l’aggiudicazione definitiva, è altresì vietata l’esecuzione in via d’urgenza dell’appalto.

Tuttavia, l’articolo 11, comma 9, prevede due eccezioni nei seguenti casi:

• nelle procedure nelle quali non è prevista la pubblicazione del bando di gara (procedure negoziate con gara informale, nonché quelle particolari riferite ai contratti esclusi dall’ambito di applicazione del codice ex articolo 27);

• quando la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

In questi casi, dunque, la consegna anticipata è ammessa (Tar Emilia Romagna, sent. n. 110/2014; Tar Sardegna, sentenza n. 3/2013).

Di conseguenza, in presenza di servizi necessari e indispensabili per garantire la giusta tutela all’interesse pubblico (in particolare per evitare il “grave danno”), lo strumento della consegna anticipata è utilizzabile al fine di assicurare la continuità del servizio ritenuto indispensabile (in tal senso, Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 3568/2013).

 


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