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Società pubbliche: illegittimo l’incarico di amministratore in 2 organismi


Un amministratore con deleghe gestionali (esempio presidente del CdA o amministratore unico) di una società partecipata da enti locali non può essere nominato contemporaneamente amministratore di un altro organismo pubblico.

“Le situazioni di inconferibilità previste nell’art. 7 del d.lgs. 39/2013, nei confronti di coloro che nell’anno o nei due anni precedenti hanno ricoperto le cariche politiche e gli incarichi ivi indicati, vanno equiparate, ai fini del d.lgs. 39/2013, a coloro che attualmente ricoprono tali ruoli. Pertanto, nel caso in cui il Presidente o Amministratore Delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di Province, Comuni e loro forme associate, assuma anche l’incarico di Amministratore di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte delle predette amministrazioni, sussiste la causa di inconferibilità prevista dall’art. 7, co. 2, lett. d), del d.lgs. 39/2013”.

Questo il chiarimento fornito dall’Anac, nell’orientamento 11/2015, a seguito della richiesta di chiarimenti presentata da una società pubblica sulla possibilità di conferire a un medesimo soggetto l’incarico di amministratore unico in due organismi partecipati da enti locali con più di 15.0000 abitanti della stessa regione.

L’autorità ha chiarito che, ai fini del contesto normativo di riferimento, rileva che le società interessate, che svolgono servizi pubblici locali analoghi in favore delle amministrazioni di riferimento, rientrano nella nozione di “enti di diritto privato in controllo pubblico”, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c) del d.lgs. 39/2013.

Inoltre, l’incarico di amministratore unico già rivestito presso la società istante e quello ulteriore da conferire, contemplanti l’attribuzione delle deleghe in entrambe le compagini, rientra altresì nella nozione di “incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico”, secondo la definizione di cui alla successiva lett. l), dell’articolo 1, del d.lgs. 39/2013, ai fini della valutazione della conferibilità ai sensi dell’articolo 7.

L’Autorità ha precisato che le finalità perseguite dal legislatore impongono un’interpretazione restrittiva circa la possibilità di conferire gli incarichi a coloro che attualmente ricoprono la carica di presidente o amministratore delegato in enti controllati da enti locali della stessa regione.

Pertanto, non può essere nominato amministratore di una società partecipata da enti locali un soggetto che sia già membro del consiglio di amministrazione di un altro organismo partecipato da enti locali della stessa regione.

Peraltro, nel caso di specie, l’Anac ha rilevato anche una specifica causa di incompatibilità prevista dallo statuto della società presso la quale il soggetto è attualmente incaricato, secondo cui la carica di Amministratore Unico è incompatibile con un’altra presso imprese che svolgono attività analoghe o comunque connesse agli scopi sociali.

L’Anac pertanto ha ritenuto sussistente la causa di inconferibilità ex articolo 7, comma 2, lettera d) in relazione all’ulteriore incarico di amministratore unico e ha ricordato che “i componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire incarichi di loro competenza” (ex art. 18, comma 2), invitando l’Ente ad adottare gli atti necessari ad individuare “le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento dell’incarico nel periodo di interdizione dei titolari”.

 

 


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