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Aziende speciali: il dirigente pubblico può essere nominato amministratore


Le aziende speciali sono enti pubblici economici e, pertanto, vanno ricondotte nella definizione di “ente pubblico” per quanto riguarda l’applicabilità del d.lgs. 39/2013.

Pertanto, non sussiste incompatibilità tra l’incarico dirigenziale nell’ente locale e la carica di amministratore unico dell’azienda speciale della stessa amministrazione, ad esclusione dell’incarico di vertice che comporta lo svolgimento di funzioni di vigilanza, controllo e finanziamento dell’azienda.

Questo il chiarimento fornito dall’Anac nel parere n. 30 del 22 aprile 2015 con cui ha risposto alla richiesta di chiarimenti presentata da un comune in merito alla possibilità di nominare un proprio dirigente amministratore unico di un’azienda speciale.

L’Anac ha ribadito che l’azienda speciale è un ente strumentale dell’ente locale, legata a quest’ultimo da stretti vincoli relativi alla formazione degli organi, all’indirizzo, al controllo e alla vigilanza.

Attraverso l’azienda speciale, infatti, l’ente persegue i propri fini istituzionali, secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza gestionale.

L’orientamento maggioritario della giurisprudenza amministrativa ritiene che le aziende speciali siano qualificabili come enti pubblici economici, ossia enti titolari di impresa, che agiscono con gli strumenti di diritto comune (in senso contrario, Cons Stato 1842/2015).

Tali aziende, tuttavia, “restano nell’alveo della pubblica amministrazione pur quando eventualmente operino con strumenti privatistici” (Cass., S.U. , sent. 20075/2013).

Inoltre, con specifico riferimento alle aziende speciali, è stato osservato che “sotto il profilo sostanziale (…) le aziende speciali, così come le società in house, come recentissimamente affermato dalle stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenza 25 novembre 2013, n 26283, ribadito con ordinanza 2 dicembre 2013, n. 26936), possono essere considerate come enti che rappresentano delle vere e proprie articolazioni della Pubblica Amministrazione, atteso che gli organi di queste sono assoggettate a vincoli gerarchici facenti capo alla Pubblica Amministrazione, i cui dirigenti sono dunque legati alla Pubblica amministrazione da un rapporto di servizio come avviene per i dirigenti preposti ai servizi direttamente erogati dall’ente pubblico (…) le aziende speciali sono enti che conservano natura pubblica, non possedendo nemmeno uno statuto privatistico di tipo societario e non relazionandosi con l’ente istitutivo secondo schemi e modelli privatistici (…)” (Cons. di Stato, sentenza 820/2014; fattispecie relativa alla selezione comparativa per la scelta del direttore generale di un’Azienda speciale, costituita ai sensi dell’art. 114 Tuel).

L’Anac quindi ha ribadito che le aziende speciali sono “enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati” e ha chiarito che è legittima la nomina di un dirigente comunale quale amministratore unico dell’azienda speciale, non sussistendo incompatibilità ex art. 12 del citato decreto 39/2013.

Le ipotesi di incompatibilità previste per i dirigenti della p.a. riguardano, infatti, esclusivamente gli incarichi di presidente o amministratore di società pubbliche o comunque di enti di diritto privato in controllo pubblico.

Per un corretto inquadramento delle caratteristiche giuridiche ed economico-contabili che caratterizzano le aziende speciali, si segnala la pubblicazione per EKD Editore, del libro “L’azienda speciale e la gestione dei servizi comunali”.

Il volume, pubblicato in abbinamento ad una versione e-book, è in fase di aggiornamento.

Le importanti novità introdotte dalla legge di stabilità 2015 confermano l’attualità del modello organizzativo dell’azienda speciale in relazione all’esercizio di servizi pubblici, aventi o meno rilevanza economica.

 


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