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Autonomie, deliberazione n. 15 – Relazione di fine mandato


I magistrati contabili della sezione delle Autonomie, con la deliberazione 15/2015, pubblicata sul sito il 4 maggio, hanno chiarito che la relazione di fine mandato costituisce atto proprio del Presidente della Provincia e del Sindaco, non demandabile al commissario straordinario nominato in seguito alla scioglimento dell’organo consiliare.

L’articolo 4 del d.lgs. 149/2011 prevede l’obbligo a carico di Province e Comuni di redigere una relazione di fine mandato.

La norma individua i soggetti tenuti alla redazione della relazione e regola in maniera puntuale i tempi di disciplina, di redazione, certificazione e pubblicazione sul sito web dell’Ente della relazione di fine mandato tanto per l’ipotesi della scadenza ordinaria della consiliatura, che per quella della scadenza anticipata.

Come evidenziato dai magistrati, anche se la disciplina dettata per le ipotesi di scioglimento anticipato del Consiglio comunale si limita all’espressione “sottoscrizione della relazione” senza indicare espressamente i soggetti tenuti a tale sottoscrizione, tale adempimento non può che spettare al Sindaco o al Presidente della Provincia.

Ciò in quanto la relazione di fine mandato costituisce uno strumento di conoscenza dell’attività svolta nell’esercizio delle rispettive funzioni e momento di trasparenza nella fase di passaggio da un’amministrazione all’altra, in cui deve essere fotografata la reale situazione finanziaria dell’ente.

 


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