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Veneto, deliberazione n. 219 – Governo del territorio: legislazione concorrente Stato/Regioni


Un sindaco ha chiesto un parere in merito un parere alla permanenza dell’obbligo per i Comuni del Veneto di accantonare l’8% dei proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria, da destinarsi alla categoria delle chiese e degli altri edifici religiosi, a seguito dell’avvenuta abrogazione dell’art. 12 della legge 10/77 ma nella vigenza della L.R. Veneto n. 44/87.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 219/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 aprile, hanno chiarito che, essendo le materia dell’urbanistica e dell’edilizia collocate nell’alveo della nozione di governo del territorio e, pertanto, oggetto di legislazione concorrente, laddove la Regione abbia esercitato la propria potestà legislativa in materia, la stessa assuma carattere cogente e, pertanto, deve essere osservata.

 


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