Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Campania, deliberazione n. 123 – Provincia: compenso presidente e cda società partecipate


Una Provincia ha chiesto un parere in merito alla corretta individuazione del parametro cui rapportare, ai sensi dell’articolo 1, comma 725, della legge 296/2006, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, da attribuire al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione di società a totale partecipazione di province.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 123/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 aprile, hanno ricordato che la legge 56/2014 ha attribuito agli enti di area vasta un determinato numero di funzioni fondamentali, modificando, di conseguenza, l’assetto degli organi di governo dell’ente, con l’individuazione dei seguenti organi della provincia: il presidente, il consiglio provinciale e l’assemblea dei sindaci.

In particolare, la riforma prevede che gli incarichi di presidente, consigliere provinciale e di componente dell’assemblea dei sindaci siano esercitati a titolo gratuito.

Si pone dunque un problema interpretativo in quanto l’articolo 1, comma 725, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) prevede che nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70% e per i componenti al 60% delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell’articolo 82 del Tuel.

E’, infatti, venuto meno, il parametro cui commisurare il compenso massimo degli amministratori delle società partecipate dalle Provincie.

La sezione ha dunque ipotizzato, in via meramente esemplificativa, le seguenti supposizioni interpretative:

• il compenso attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione dovrebbe essere gratuito (interpretazione letterale);

• il parametro di riferimento potrebbe essere individuato nell’indennità spettante al sindaco al quale è stata attribuita anche la carica di presidente della Provincia (interpretazione analogica);

• la Provincia dovrebbe privilegiare soluzioni che privilegino il contenimento dei costi ascrivibili agli organismi partecipati.

La concreta scelta gestionale circa il parametro cui commisurare il compenso “massimo” spettante agli amministratori delle società partecipate rimane nella responsabilità delle Province, che dovranno attentamente valutare il nuovo assetto delle funzioni e la forte limitazione dei trasferimenti, onde evitare che le già limitate risorse finanziarie vengano assorbite dagli organismi partecipati (principio del buon andamento dell’azione amministrativa, art. 97 della Costituzione).

Come evidenziato dai magistrati contabili, trovano comunque immediata e inequivoca applicazione i seguenti limiti:

– articolo 4 del d.l. 95/2012, ai sensi del quale, “a decorrere dal 1º gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013. In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell’amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo, essi hanno l’obbligo di riversare i relativi compensi all’amministrazione o alla società di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio”.

– tutte le norme che limitano il numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate (art. 4, del d.l. 95/2012, modificato dall’art. 16 del d.l. 90/2014).

 


Richiedi informazioni