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Campania, deliberazione n. 122 – Mutuo a carico di ente diverso dal beneficiario


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di mutare allocazione nel bilancio del ricavato di un mutuo, già iscritto al Titolo V delle Entrate (accensione di prestiti), nel diverso titolo IV delle Entrate (trasferimenti in conto capitale), con contestuale allocazione al Titolo II della relativa spesa con vincolo di destinazione, ciò nella particolare fattispecie di debiti assunti da un ente locale con ammortamento posto a carico di ente diverso dal beneficiario a norma dell’articolo 1, comma 76, della legge 311/2004 (legge finanziaria anno 2005).

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 122/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 aprile, hanno chiarito che l’assunzione dell’obbligo di restituzione del prestito da parte di ente diverso da quello beneficiario del finanziamento, non è idoneo a tenere esente quest’ultimo nei confronti dell’istituto finanziatore.

In altri termini, l’Ente locale non si pone nella veste di mero percettore delle somme concesse a mutuo, ma assume in proprio l’obbligo della restituzione del tantundem.

Ne consegue che la disciplina applicabile a tali operazioni finanziarie è quella contenuta nell’articolo 165, comma 3, del Tuel, secondo cui le entrate provenienti dal mutuo contratto dall’Ente locale con la Cassa depositi e prestiti s.p.a. vanno allocate nel Titolo V, alla voce entrate derivanti da “assunzione di mutui e prestiti”.

Di conseguenza, una variazione in bilancio da parte dell’Ente, da assumere nel rigoroso rispetto dei principi contabili della veridicità ed attendibilità e dei presupposti e della disciplina di cui all’articolo 175 del Tuel (Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione), laddove il prestito contratto preveda una rata di ammortamento corrispondente all’importo del contributo regionale annuo assegnato, potrà essere assunta previa rimodulazione del progetto di investimento autorizzato (con relativo quadro economico) e nuova verifica regionale (o di altro ente pubblico che abbia assunto il relativo onere di sostenere l’ammortamento del prestito) di conformità agli standard richiesti per il finanziamento.

 


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