Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Società consortile: il sindaco non può essere presidente con deleghe gestionali dirette


Un Sindaco ha chiesto all’Anac chiarimenti circa la possibilità di assumere l’incarico di Presidente all’interno del CdA di una Società Consortile a responsabilità limitata il cui comune insieme ad altri Comuni e Enti pubblici fa parte.

In particolare, secondo l’istante detta società non sarebbe identificabile negli “Enti di diritto privato in controllo pubblico”, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 d.lgs. 39/2013, atteso che non ricorrono le condizioni di soggetto sottoposto a controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c.

La disposizione citata definisce “enti di diritto privato in controllo pubblico”, le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle p.a. o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle p.a., anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

L’Anac con il parere rif. UPAG/ AG 23/15/AC del 1° aprile 2015 ha chiarito che sussiste una situazione di inconferibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 2 lettera d) del d.lgs. 39/2013, nel caso di attribuzione della carica di Presidente, con deleghe gestionali dirette, di una società consortile in mano pubblica di livello locale a colui che rivesta il ruolo di Sindaco di un comune della medesima regione, socio della citata società.

Sul punto l’Autorità si era in precedenza pronunciata con l’orientamento 19/2014 secondo cui “Ai fini dell’applicazione del d.lgs. n. 39/2013, le società consortili per azioni, costituite ai sensi dell’art. 2615 ter del codice civile e dell’art. 22, comma 3, lett. e) della l. n. 142/1990, oggi trasfuso negli artt. 112 e 113 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), sono ricomprese nella categoria degli enti di diritto privato in controllo pubblico, in quanto esercitano attività di gestione di servizi pubblici e sono sottoposte a controllo da parte di diverse amministrazioni pubbliche” e, da ultimo, con l’orientamento 79/2014 in base al quale “Ai fini dell’applicazione del d.lgs. n. 39/2013, sono annoverabili nella categoria degli “enti di diritto privato in controllo pubblico” le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano le funzioni elencate nell’art. 1, comma 2, lettera c) del citato decreto e in cui, alternativamente, le pubbliche amministrazioni esercitano un controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. oppure hanno il potere di influire fortemente sull’attività dell’ente, attraverso il potere di nomina dei vertici o dei componenti degli organi dell’ente”.

Le disposizioni richiamate fondano, quindi, la sussistenza dell’annoverabilità di tale società consortile nella categoria dell’ente di diritto privato in controllo pubblico di cui all’art. 1, comma 2 lettera c) del d.lgs. 39/2013, dal momento che secondo lo statuto la società esercita funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore di pubbliche amministrazioni e i soci (soggetti pubblici al 98% della Società) hanno poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi della medesima Società.

Relativamente all’incarico di Presidente della società che comporti deleghe gestionali dirette, ai sensi del citato articolo 1, comma 2 lettera l) del d.lgs. 39/2013 , l’Autorità ha chiarito che la definizione di tale figura si riferisce alla carica ricoperta dal Presidente a cui sono state conferite le suddette deleghe direttamente dal consiglio di amministrazione dell’ente, salvo quanto previsto dallo Statuto (orientamento 106/2014) e che sussiste inconferibilità tra l’incarico politico e quello Presidente con deleghe gestionali dirette qualora sia attribuita la rappresentanza in giudizio dell’ente (orientamento 128/2014).

Previsione, nel caso di specie, contemplata dallo statuto della società, il quale attribuisce la rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi, nonché la firma sociale, al Presidente che, ove autorizzato, può nominare procuratori speciali e mandatari per determinati atti o categorie di atti e nominare procuratori alle liti.

Quanto al requisito previsto dall’articolo 7, comma 2 del d.lgs. n. 39/2013 consistente nell’esser stato, nell’anno precedente, componente della giunta di un amministrazione locale, nel caso di specie, rilevava il fatto che l’istante fosse sindaco in carica e quindi che, in prima battuta, poteva ritenersi non applicabile l’ipotesi prospettata.

Tuttavia, considerato che la finalità della norma è quella di garantire la massima imparzialità e la mancanza di una situazione di conflitti di interesse in capo a coloro che ricoprono o saranno chiamati a ricoprire incarichi “amministrativi”, qualora si aderisse ad un’interpretazione letterale della stessa, nel senso di limitare l’inconferibilità solo a coloro che nell’anno precedente erano titolari di cariche politiche, tale finalità verrebbe ad essere elusa.

Per tale ragione la corretta interpretazione, già assunta in casi analoghi dall’Autorità, è quella di equiparare, ai fini dell’applicabilità di tali situazioni di inconferibilità, coloro che attualmente rivestono una carica politica a coloro che nell’anno precedente o nei due anni precedenti ricoprivano tale cariche nelle amministrazioni locali che conferiscono l’incarico.

Circa, infine, il presupposto “dell’amministrazione locale che conferisce l’incarico”, previsto dall’art. 7, comma 2 del d.lgs. 39/2013, l’Autorità ha chiarito che sussiste inconferibilità anche nel caso in cui l’incarico di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione, sia stato conferito da un organo dell’ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una regione, di una provincia o di un comune e non direttamente dall’ente locale (orientamento n. 100 del 21 ottobre 2014).

 


Richiedi informazioni