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Campania, deliberazione n. 111 – Incarico legale: necessario il preventivo del professionista


Un sindaco ha chiesto se la mancanza dell’impegno di spesa per il conferimento di incarichi legali, preceduti solo da un impegno di spesa simbolico a titolo di acconto e, comunque, di una convenzione disciplinante i rapporti tra l’Ente ed il professionista, sia di per sé preclusivo di un riconoscimento di debito fuori bilancio.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 111/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 aprile, hanno ribadito che i debiti per prestazioni professionali devono essere imputati nell’esercizio in cui è conferito l’incarico legale, nel rispetto del principio di prudenza e di sana gestione finanziaria, in una misura pari ad una stima, la più precisa possibile, del costo finale della prestazione.

L’obbligo di procurarsi un congruo preventivo del corrispettivo, oltre a gravare sulla pubblica amministrazione e discendere da principi di sana gestione contabile, è oggi un espresso obbligo gravante sullo stesso professionista per effetto delle innovative disposizioni di cui all’articolo 9 del d.l. 1/2012, che ha abrogato le tariffe professionali e ha stabilito che «Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico […]».

L’ente è pertanto tenuto, in sede di incarico, a concordare nel titolo il corrispettivo affinché il suo ammontare risulti definito o, quantomeno, sufficientemente determinabile, di modo che, a scadenza, la liquidazione dell’onorario e della spesa trovi preventiva e sufficiente provvista nella contabilità dell’ente, evitando la formazione di debiti fuori bilancio.

In caso di impegni “irrisori” l’unica procedura contabile adottabile è quella dell’adozione di una formale deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, la quale consente la verifica sull’utilità del patrocinio, nonché di attivare il controllo in relazione a possibili profili di responsabilità erariale, stante l’obbligo di trasmissione delle deliberazioni di riconoscimento dei debiti fuori bilancio alla competente Procura presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti (articolo 23 della Legge 289/2002).

Si ricorda che il nuovo sistema unico di contabilità (d.lgs. 118/2011) sarà oggetto di approfondimento nel seminario “Armonizzazione, programmazione e controllo”in programma a Firenze il 15 maggio 2015

 


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