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Campania, deliberazione n. 110 – Contabilizzazione incarico a legale esterno


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta procedura contabile da seguire nel caso in cui la parcella professionale emessa dal legale a conclusione di un giudizio risulti significativamente superiore al quantum a suo tempo impegnato al momento del conferimento dell’incarico.

In particolare l’ente ha chiesto se la maggiore prestazione debba ritenersi un debito contabilmente nuovo, da impegnarsi, con la procedura ordinaria di cui all’articolo 191 del Tuel, nell’esercizio finanziario di presentazione della parcella sul pertinente capitolo di bilancio, ovvero debba essere riconosciuta con l’eccezionale procedura dei debiti fuori bilancio, ex articolo 194 del Tuel, sub specie di debito per prestazioni e servizi ai sensi della lett. e).

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 110/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 aprile, hanno chiarito che anche nel mutato quadro normativo, per effetto dell’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2015, della nuova contabilità pubblica (d.lgs. 118/2011), deve essere confermata la regola secondo cui i debiti per incarichi a legali esterni, ove maggiori rispetto a quelli contabilizzati senza una causa di oggettiva imprevedibilità, con una non ingiustificata “irrisorietà” o “non congruità” dell’importo contabilizzato, devono essere riconosciuti attraverso la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio.

In base al nuovo principio della competenza finanziaria “potenziata” o “rafforzata”, le obbligazioni devono essere registrate in bilancio tenendo conto non solo del perfezionamento del titolo, ma anche della scadenza (esigibilità) della prestazione che, nel caso di spesa per l’acquisto di beni e servizi, di norma, coincide con l’adempimento della prestazione da parte del fornitore.

Nel caso di impegni per incarichi a legali esterni risalenti ad annualità anteriori al 2015, per cui la prestazione per il corrispettivo non sia ancora esigibile, il residuo va riaccertato ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011 per addivenire alla ricollocazione temporale dello stesso secondo il principio della competenza finanziaria rafforzata: infatti, «se l’obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell’impegno ed alla sua immediata re-imputazione all’esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale».

Inoltre, in deroga al principio secondo cui nel fondo pluriennale vincolato confluiscono solo entrate correnti vincolate ed entrate destinate al finanziamento di investimenti «Nell’esercizio in cui l’impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell’impegno nell’esercizio in cui l’obbligazione è imputata».

Tale principio subisce una deroga nel caso di incarichi a legali esterni dal cui contesto non sia possibile desumere la scadenza: infatti, «gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all’esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa».

Tale imputazione, peraltro, presuppone la necessità che la spesa sia stata congruamente stimata «al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio».

Tale necessità viene resa costante, imponendo un obbligo di verifica annuale: è previsto, infatti, che l’ente chieda «ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l’impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni».

In pratica, a partire dal 2015, ove l’impegno sia stato in origine sottostimato, per cause oggettive, in sede di bilancio preventivo, annualmente, deve essere adeguato l’importo stanziato, di modo che vi siano risorse sufficienti per l’impegno ed il pagamento del corrispettivo, consentendo al Consiglio di controllare costantemente l’evolversi della spesa a fronte di fatti nuovi e imprevedibili.

Ove peraltro emergesse una non congruità dell’impegno originario imputabile a circostanze soggettive, imputabili al professionista o al funzionario che ha consentito alla spesa, la maggior somma dovrà invece essere oggetto della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. e), nei limiti del valutato “arricchimento” per l’ente.

Altrimenti opinando, infatti, il funzionario che ha operato in modo incauto o non diligente potrebbe facilmente sottrarsi alla responsabilità diretta (art. 191, comma 4 TUEL) e al filtro valutativo che la legge prevede che il Consiglio eserciti in sede di riconoscimento del debito per prestazioni per beni e servizi, a garanzia della propria competenza autorizzativa delle spesa.

Si ricorda che il nuovo sistema unico di contabilità sarà oggetto di approfondimento nel seminario “Armonizzazione, programmazione e controllo”in programma a Firenze il 15 maggio 2015

 


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