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Abruzzo, deliberazione nn. 45 e 50 – Procedura di selezione avviata prima del d.l. 90/2014


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dei vincoli di reclutamento del personale imposti agli enti locali dal d.l. 90/2014, in particolare sulla possibilità di utilizzare le risorse da turn-over dell’anno 2012 per assumere un dipendente a conclusione della procedura concorsuale avviata nel 2013 e attualmente in itinere.

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con le deliberazione nn. 49 e 50 del 2015, pubblicate sul sito della sezione regionale di controllo il 13 aprile, hanno evidenziato che le nuove regole di turn over previste dal d.l. 90/2014 incidono immediatamente sulla capacità assunzionale dell’Ente, a prescindere dal momento di avvio della procedura di selezione pubblica del personale (in tal senso, sezione Autonomie, del. n. 27/2014).

Le effettive possibilità di reclutamento degli enti territoriali risentono, inoltre, delle disposizioni contenute nella legge 190/2014 in tema di ricollocamento dei dipendenti delle Province.

In particolare, l’articolo 1, comma 424, impone, a pena di nullità delle assunzioni, un vincolo di destinazione del 100% del turn over alla mobilità del personale degli enti di area vasta, salvaguardando esclusivamente l’assunzione dei vincitori di concorso già collocati in graduatorie vigenti o approvate, sempre nei limiti delle facoltà ordinarie di assunzione previste dal d.l. 90/2014.

 


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