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Liguria, deliberazione n. 29 – Segretari: superamento del corso di specializzazione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di adeguare il trattamento tabellare del segretario comunale, collocato nella fascia professionale B, a seguito dell’idoneità conseguita al termine del corso di specializzazione, effettuato ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del d.p.r. 465/1997, denominato “Spe.S”, edizione 2013.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 29/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 aprile, hanno evidenziato che le limitazioni al trattamento economico individuale dei dipendenti delle p.a., previste dal d.l. 78/2010, concernenti il blocco dei trattamenti economici individuali (commi 1 e 2 ) ed il blocco economico delle progressioni di carriera comunque denominate e dei passaggi tra le aree (comma 21, terzo e quarto periodo), hanno esaurito la propria efficacia precettiva il 31 dicembre 2014.

Pertanto, la misura degli emolumenti retributivi spettanti ai segretari comunali collocati nella fascia professionale B a seguito del corso di specializzazione, trova disciplina nella contratto collettivo nazionale attualmente vigente (mentre nessuna valenza normativa è attribuibile alla Circolare AGES n. 9331/2003).

A partire dal 1° gennaio 2015, per effetto della legge di stabilità n. 190/2014, sono state prorogate le seguenti misure di contenimento retributivo del personale delle p.a.:

– blocco della contrattazione collettiva (art. 9, comma 17, del d.l. 78/2010);

– proroga al 2018 della previsione di cui all’articolo 1, comma 453, della legge 147/2013, per cui l’indennità di vacanza contrattuale, da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell’articolo 47-bis, comma 2, del d.lgs. 165/2001, è bloccata a quella in godimento al 31 dicembre 2013 (art. 9, comma 17, del d.l. 78/2010);

– blocco delle progressioni economiche ma solo limitatamente al personale “non contrattualizzato” di cui all’articolo 3 del d.lgs. 165/2001 (art. 9, comma 21, primo periodo);

– blocco delle progressioni di carriera economiche per il personale in regime di diritto pubblico (art. 9, comma 21, secondo periodo).


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