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Commissione giudicatrice: la presenza di tecnici o esperti deve essere prevalente


E’ la commissione nel suo complesso a dover garantire il possesso delle conoscenze tecniche globalmente occorrenti nello specifico settore oggetto della gara.

La presenza di tecnici o esperti deve essere prevalente ma non esclusiva.

Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 1824 del 9 aprile 2015.

Nel caso di specie una società aveva lamentato l’illegittimità della composizione della commissione di gara in quanto il Presidente, pur se specializzato nel settore delle procedure di evidenza pubblica, non disponeva dell’esperienza e dei titoli professionali necessari per lo svolgimento delle valutazioni tecniche.

I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso sul presupposto che la previsione di cui all’articolo 84 del d.lgs. 163/2006, che esige che i componenti l’organo siano “esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto”, può dirsi realizzata allorché i soggetti dotati di comprovata esperienza tecnica rappresentino la maggioranza (e non addirittura la totalità) dei componenti della commissione (Cons. Stato, sez. V, sentenza 6701/2011).

In una commissione di tre componenti, dunque, è sufficiente che due membri siano portatori di una specifica competenza nel settore cui il singolo appalto si riferisce.

Il terzo membro “non tecnico” ma comunque depositario di professionalità, capacità tecniche e competenza giuridico-amministrativa in tema di gare, non può che completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione nel suo insieme, dalla composizione comunque prevalentemente tecnica, rendendola pienamente idonea alla complessa attività valutativa da compiere.

 


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