Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Assunzioni: obbligo di scorrimento della graduatoria soltanto in caso d’identità di posti


La regola secondo cui, ai fini della copertura dei posti vacanti, occorre prioritariamente utilizzare le graduatorie concorsuali ancora valide ed efficaci, presuppone che vi sia identità di posti messi a concorso tra la prima e la seconda procedura.

In particolare, la diversità dei posti va verificata sulla base non solo della categoria ma anche del profilo professionale.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza n. 1796 del 9 aprile 2015.

In presenza di una graduatoria concorsuale ancora efficace, la regola generale da seguire per la copertura dei posti vacanti è quella dello scorrimento della medesima, in preferenza dell’indizione di un nuovo concorso.

L’indizione di un nuovo concorso è insomma l’eccezione e richiede un’apposita motivazione, approfondita, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti già idonei e della sussistenza di preminenti esigenze di interesse pubblico.

L’obbligo di motivazione, tuttavia, è previsto dalla normativa vigente, come interpretata dalla Adunanza plenaria n. 14/2011, per bandire un concorso del tutto identico a quello a cui si riferisce la graduatoria in corso di validità.

Ciò in quanto lo scorrimento della graduatoria presuppone che vi sia identità di posti messi a concorso tra la prima e la seconda procedura.

Al contrario, in caso di rilevante differenza di contenuto sostanziale tra i posti messi a concorso e quelli indicati nelle precedenti procedure, non si configura in capo all’amministrazione il dovere di scorrimento.

Tra gli aspetti da considerare per stabilire se possa essere indetta una nuova procedura, va verificato se si è in presenza di una modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, specialmente riguardo alle prove di esame e ai requisiti di partecipazione.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, tuttavia, non è sufficiente che i requisiti di accesso possano in buona misura coincidere: questo può bastare a garantire un’idoneità di fondo a ricoprire le mansioni di base di quella categoria, ma permane la necessità di dimostrare di selezionare quanti si dimostrano i migliori per ricoprire ogni insieme di mansioni.

Assume, dunque, rilevanza anche il preciso contenuto specifico del profilo professionale per il quale è indetto il concorso.

Nel caso di specie l’amministrazione aveva indetto un concorso per un posto della categoria C posizione economica C1 “per le esigenze del servizio orientamento, stage e placamento nell’ambito dell’area didattica e servizi dello studente”; il precedente concorso era stato bandito per la stessa categoria ma per le specifiche esigenze del “servizio relazioni internazionali”.

Il Consiglio, riformando la decisione del Tar, ha chiarito che la rilevante diversità formale e sostanziale tra i profili professionali (pur all’interno della medesima categoria), che rispecchiavano diverse esigenze dell’amministrazione, non impediva di procedere ad una nuova selezione concorsuale, con conseguente legittimità della deroga al principio dello scorrimento.

 


Richiedi informazioni