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Sicilia, deliberazione n. 163 – Fondo contrattazione integrativa 2015


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di integrare il fondo relativo all’anno 2010, destinato alla contrattazione integrativa a favore del personale dell’ente, in considerazione dell’accertata omissione di alcune voci che sarebbero dovute rientrare nel predetto fondo.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 163/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 aprile, hanno ricordato che l’articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010 stabilisce che l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Tale norma è da considerare di stretta interpretazione e non ammette deroghe ed esclusioni in quanto il legislatore persegue l’obiettivo del contenimento della spesa per la contrattazione integrativa della generalità dei dipendenti del settore pubblico.

Le uniche deroghe consentite risultano quelle riguardanti le risorse destinate a remunerare le prestazioni professionali di determinati soggetti la cui provvista all’esterno determinerebbe costi certamente superiori per le amministrazioni interessate (avvocatura interna, progettazione opere pubbliche).

L’articolo 1, comma 456, della legge 147/2013 oltre a prorogare la validità delle misure di contenimento fino al 31 dicembre 2014 ha anche stabilito, con l’aggiunta di un ulteriore periodo al testo dell’originario comma 2 bis, che, a decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni effettuate secondo quanto stabilito dal periodo precedente.

Il legislatore pertanto ha ritenuto necessario rendere permanenti le riduzioni effettuate nel periodo temporale intercorrente tra il 2011 e il 2014 che, sulla base del contenuto originario dell’articolo 9, comma 2 bis, si caratterizzavano quali interventi di carattere transitorio aventi uno specifico periodo temporale di vigenza.

Pertanto, a partire dall’anno 2015, il vincolo normativo relativo alla spesa per il trattamento accessorio del personale si stabilizza sulla base del limite riferito all’anno 2010 e in considerazione della riduzione del personale in servizio (corte dei conti, sez. contr. Puglia n. 53/2015 e n. 64/2015).

Relativamente alla decurtazione delle risorse così individuate in misura proporzionale alla riduzione del personale, i magistrati contabili hanno rilevato l’esistenza di due diversi criteri, entrambi idonei ad assicurare l’automatismo e la proporzionalità della riduzione.

Pertanto, sia il criterio della media aritmetica dei presenti come anche quello riferito ai ratei e alle effettive presenze risultano utilizzabili per la determinazione delle risorse accessorie a partire dall’anno 2015 (in tal senso, corte dei conti, sez. contr. Lombardia n. 116/2014; sez. contr. Emilia-Romagna, n. 223/2013).

 


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