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Lombardia, deliberazione n. 141 – Gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di conferire la proprietà degli impianti adibiti al servizio di distribuzione del gas naturale ad una società a partecipazione pubblica locale, avente tipologia, in parte, diversa da una società patrimoniale di rete.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 141/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 aprile, hanno ribadito che il servizio pubblico di erogazione del gas può essere svolto, oltre che direttamente all’ente territoriale, da parte di società patrimoniali, totalmente partecipate dal medesimo ente e, nei limiti del legame funzionale inscindibile fra proprietà e gestione del servizio, da parte di soggetti privati che posseggono i requisiti legali individuati dall’articolo 14, comma 5, del d.lgs. 164/2000 per la partecipazione alle gare di affidamento del servizio, alla stregua dei criteri concorrenziali imposti dalle norme comunitarie.

Infatti, l’attribuzione della disponibilità in capo al privato delle reti, delle dotazioni e degli impianti di distribuzione del gas, si giustifica e si legittima esclusivamente se strettamente correlata con la durata contrattuale del regime concessorio, costituito a seguito di gara regolarmente condotta secondo i principi di tutela della concorrenza previsti dall’ordinamento interno e dal diritto comunitario.

Infine, i magistrati contabili hanno evidenziato che l’articolo 14, comma 5, del d.lgs. 164/2000 prevede l’esclusione dalle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas delle “società, delle loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, che, in Italia e in altri Paesi dell’Unione europea, o in Paesi non appartenenti all’Unione europea, gestiscono di fatto, o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica”.

 


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