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La responsabilità indiretta della p.a. per i danni cagionati dai propri dipendenti


Sussiste la potenziale responsabilità civile della p.a. per le condotte di propri dipendenti che, sfruttando l’adempimento di funzioni pubbliche ad essi espressamente attribuite, ed in esclusiva ragione di un tale adempimento che quindi costituisce l’occasione necessaria e strutturale del contatto, tengano condotte, anche di rilevanza penale e pur volte a perseguire finalità esclusivamente personali, che cagionino danni a terzi, ogniqualvolta le condotte che cagionano danno risultino non imprevedibile ed eterogeneo sviluppo di un non corretto esercizio di tali funzioni.

Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, sez. VI penale, con la sentenza n. 13799 del 31 marzo 2015.

La Corte ha così disatteso l’orientamento in base al quale la responsabilità dell’ente sussiste solo nel caso in cui il comportamento nocivo del dipendente risulti finalizzato al raggiungimento dei fini istituzionali, rimanendo, pertanto, esclusa nel caso in cui la condotta risulti in realtà volta a perseguire interessi solo personali dell’agente.

A ben vedere, infatti, poiché nessuno scopo o interesse di dolosa violazione di legge, e tantomeno di dolosa commissione di reati che tale tipologia di elemento soggettivo pretendono, potrebbe mai essere, per definizione, riconducibile a finalità istituzionale propria della Pubblica amministrazione, questa non dovrebbe (o addirittura potrebbe) mai rispondere dei danni che un proprio appartenente abbia cagionato dolosamente, pur quando abbia agito in un contesto in cui proprio e solo l’adempimento di una mansione pubblica gli abbia permesso di perseguire il proprio intento, ancorché personale.

Una tale conclusione, nella sua assolutezza, si manifesterebbe contraria alla disciplina costituzionale dell’art. 28 che da un lato prevede la diretta responsabilità di dipendenti e funzionari dello Stato e degli enti pubblici secondo anche le leggi penali, dall’altro prevede la responsabilità civile dello Stato e degli enti pubblici “in tali casi”, e quindi senza distinzione tra inosservanza di leggi civili o penali.

 


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