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Lombardia, deliberazione n. 139 – Risorse da destinare a nuove assunzioni nel 2015


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere all’assunzione di un dipendente nel 2015, attingendo da una graduatoria ancora valida e conteggiando le vacanze di posti riferite a cessazioni anteriori all’anno precedente (2014).

L’ente ha premesso che non ci sono state cessazioni nell’anno precedente.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 139/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 aprile, hanno ricordato che l’articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014 stabilisce che è possibile assumere personale nei limiti del 60% della spesa relativa al personale cessato nell’anno precedente, limite portato all’80% nel caso di enti con spesa del personale pari o inferiore al 25% della spesa corrente.

Inoltre nel 2014, fermo restando il limite dell’articolo 1, comma 557 della legge 296/2006, è possibile cumulare le risorse destinate alle assunzioni nel limite temporale dei tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria.

Come affermato dalla sezione Autonomie nella deliberazione n. 27/2014 il meccanismo dei “resti” sulle intervenute cessazioni non può estendersi oltre all’anno precedente in cui si procede alla nuova assunzione, mentre “dal 2014 le assunzioni possono essere programmate destinando alle stesse, in sede di programmazione del fabbisogno e finanziaria, risorse che tengano conto delle cessazioni del triennio”.

Di conseguenza, il risparmio di spesa derivante dalle cessazioni di personale avvenute negli anni 2010, 2011 e 2012 non può essere utilizzato come budget assunzionale nell’esercizio 2015.

 


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